Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/40: Revisione del Codice civile (autorità parentale) e del Codice penale (art. 220) · 31 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo
ottenere l’autorità parentale esclusiva, ad esempio in caso di trasloco o di nuovo matrimonio dell’altro genitore28.
1.8 Altre questioni relative ai figli
Il presente AP CC esamina anche altre questioni concernenti i figli e valuta la necessità di un eventuale intervento del legislatore.
Diritto di visita
Secondo la normativa attuale, i genitori che non sono detentori dell’autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze (cfr. art. 273 cpv. 1 CC). Il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri (cfr. art. 274 cpv. 2 CC).
Nella pratica si pone abbastanza spesso il problema seguente: il genitore che detiene la custodia del figlio impedisce o rende difficile l’esercizio del diritto di visita dell’altro genitore, sebbene tale diritto sia stato stabilito in una sentenza. Il genitore che agisce in questo modo non incorre in alcuna sanzione, mentre quello che non riconsegna il figlio al detentore dell’autorità parentale al termine dell’esercizio del diritto di visita è punibile penalmente (cfr. art. 220 CP). In questo caso esiste una disparità di trattamento manifesta. Per ovviare a tale situazione, il presente avamprogetto di revisione del Codice penale (AP CP) prevede di sanzionare il genitore che si rifiuta di affidare il figlio al titolare del diritto di visita (si veda il n. 2.3.1).
Non occorre prevedere altre misure. Il diritto attuale permette all’autorità tutoria di adoperarsi affinché il diritto di visita possa essere esercitato (cfr. art. 273 e 274 CC). In particolare essa può intervenire presso il genitore che si oppone all’esecuzione del diritto di visita per cercare di convincerlo a rispettare il suo dovere. E se, come avviene spesso da alcuni anni a questa parte, il genitore si rifiuta di affidare il figlio, sostenendo che quest’ultimo avrebbe subito abusi sessuali da parte dell’altro genitore, può sospendere il diritto di visita oppure ordinare un diritto di visita sorvegliato fino a quando l’inchiesta avrà permesso di accertare i fatti.
La soluzione volta a esercitare pressione sul genitore che non rispetta il diritto di visita dell’altro genitore sopprimendo o riducendo il contributo di mantenimento è stata scartata, poiché compromette anzitutto il bene del figlio.
Capita anche che il genitore che detiene il diritto di visita non eserciti tale diritto. Per diversi motivi la presente revisione rinuncia a sanzionare penalmente tale comportamento. Il diritto penale deve intervenire soltanto in ultima ratio. Il diritto civile prevede già la possibilità di un intervento dell’autorità tutoria in virtù dell’articolo 273 CC. Inoltre, voler incitare un genitore a esercitare il suo diritto di visita sotto la minaccia di una sanzione penale sarebbe contrario al bene del figlio. Una sanzione civile quale un aumento del contributo di mantenimento va respinta per la stessa ragione. Il genitore che detiene l’autorità parentale può chiedere riparazione per i disagi subiti in seguito al mancato esercizio del diritto di visita (spese di custodia o per un soggiorno in un campo di vacanza).
28 Boll. Uff. 2005 N 1497