Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/40: Revisione del Codice civile (autorità parentale) e del Codice penale (art. 220) · 31 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo
internazionale di minori costituisce un caso speciale: la relativa procedura è penosa; può anche essere lunga, onerosa e resa difficile dalla distanza geografica delle parti. In tal caso è particolarmente importante tentare di trovare una soluzione consensuale in tempi brevi.
Contributo di mantenimento
Secondo il diritto attuale, a un genitore divorziato può essere assegnato un contributo di mantenimento (cfr. art. 125 CC). Il diritto a tale contributo, il suo importo e la durata dipendono da diversi elementi, in particolare dalla portata e dalla durata delle cure dovute ai figli (cfr. art. 125 cpv. 2 n. 6 CC). Tale contributo di mantenimento non è invece previsto in caso di separazione di genitori non uniti in matrimonio. Alcuni autori40 ritengono che questa situazione crei una disparità tra il figlio di genitori divorziati e il figlio di concubini separati, nel senso che il primo beneficerebbe di una migliore cura da parte del genitore che percepisce un contributo di mantenimento, in quanto quest’ultimo può ridurre il suo tempo di lavoro, mentre il secondo è svantaggiato, dato che il genitore titolare della custodia deve provvedere da solo al proprio sostentamento. Per eliminare tale disparità propongono che il genitore non titolare della custodia versi un contributo di mantenimento almeno durante i primi tre anni di vita del figlio al genitore che detiene la custodia, indipendentemente dallo statuto dei genitori41.
Tale proposta va oltre quanto previsto dal presente AP CC. Infatti, pur essendo volta all’interesse del figlio, essa intende conseguire tale finalità creando un contributo di mantenimento in favore di un concubino. La presente revisione del Codice civile non dovrebbe tuttavia costituire la sede per estendere in singoli punti i diritti dei concubini. Inoltre né gli interventi parlamentari né gli studi alla base della revisione hanno sollevato il problema della disparità tra il figlio di genitori divorziati e quello di concubini separati. La convivenza è altresì disciplinata principalmente dai concubini stessi, che possono quindi regolare in una convenzione il versamento di un contributo di mantenimento come quello proposto. Infine, la parità tra i figli può essere raggiunta attribuendo un contributo di mantenimento più elevato in favore del figlio. Il genitore titolare della custodia potrebbe quindi ridurre il proprio tempo di lavoro, almeno durante i primi anni di vita del figlio, per dedicargli più tempo42.
40 In particolare, Alexandra Rumo-Jungo, Betreuungsunterhalt bei getrennt lebenden nicht verheirateten Eltern – ein Denkanstoss, recht 2008, pag. 27 segg.
41 Alexandra Rumo-Jungo, op. cit.
42 Anche questa soluzione pone problemi, poiché spesso mancano i mezzi finanziari per pagare un contributo di mantenimento sufficiente al figlio o al genitore titolare della custodia (cfr. Conferenza svizzera delle delegate alla parità fra donne e uomini, Revisionsbedarf im Scheidungsrecht, marzo 2008). Tali difficoltà riguardano sia i genitori divorziati sia i concubini separati. Attualmente il Consiglio federale sta esaminando proposte volte ad armonizzare la legislazione che disciplina l’anticipo e l’incasso degli alimenti sulla base del postulato 06.3003 «Anticipo e incasso degli alimenti. Armonizzazione", depositato il 13 gennaio 2006 dalla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale.