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Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 24 pagine
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817.0 Derrate alimentari e oggetti d’uso
5 Vengono messi a disposizione del pubblico:
a. i rapporti di controllo ufficiali e le relative registrazioni allestiti in relazione al controllo delle aziende sottoposte alla presente legge;
b. i risultati di rilevamenti effettuati per avere una visione d’insieme sul mercato e in esecuzione della legge;
c. la classificazione del rischio di aziende da parte delle autorità di controllo.
Capitolo 3: Controllo di derrate alimentari e oggetti d’uso
Sezione 1: Obblighi dell’azienda
Art. 25 Controllo autonomo
1 Chiunque fabbrica, tratta, mette in commercio, importa o esporta derrate alimentari deve provvedere, nel quadro della relativa attività, affinché le merci siano conformi alle esigenze legali. È tenuto al controllo autonomo.
2 Il controllo ufficiale non libera dall’obbligo del controllo autonomo.
3 Il Consiglio federale disciplina i particolari del controllo autonomo e della sua documentazione. Può stabilire requisiti concernenti le conoscenze specializzate delle persone responsabili del controllo.
Art. 26 Garanzia della protezione della salute
1 Chiunque constata che derrate alimentari o oggetti d’uso da lui messi in commercio possono mettere in pericolo la salute deve assicurarsi che i consumatori non ne subiscano alcun pregiudizio.
2 Il Consiglio federale può prevedere un obbligo di annuncio nei confronti delle autorità competenti. Disciplina il ritiro e il richiamo.
3 I detentori e gli acquirenti di animali da macello devono informare il veterinario ufficiale o l’assistente specializzato ufficiale se l’animale ha avuto malattie o è stato trattato con medicamenti.
Art. 27 Rintracciabilità
1 In tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione devono essere rintracciabili:
a. le derrate alimentari, gli animali utilizzati per la fabbricazione di derrate alimentari e tutte le sostanze destinate a essere trasformate in derrate alimentari, o che potrebbero esserlo;
b. oggetti e materiali destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari nell’ambito della fabbricazione, dell’impiego o dell’imballaggio delle stesse;
c. i giocattoli.