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Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 24 pagine
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817.0 Derrate alimentari e oggetti d’uso
2 Le aziende devono allestire sistemi e procedure per poter fornire alle autorità le necessarie informazioni richieste.
3 I prodotti di cui al capoverso 1 devono essere sufficientemente identificabili con una documentazione adeguata in modo da facilitare la loro rintracciabilità.
Art. 28 Obbligo di aiuto e d’informazione
1 Chiunque fabbrica, tratta, deposita, mette in commercio, importa o esporta derrate alimentari o oggetti d’uso deve coadiuvare gratuitamente gli organi di controllo nell’adempimento dei loro compiti e fornire le informazioni necessarie.
2 Chiunque macella animali deve mettere gratuitamente a disposizione i locali, le installazioni e il personale ausiliario adeguati per l’ispezione delle carni e degli animali da macello.
Sezione 2: Controllo ufficiale
Art. 29 Ispezione e campionatura
1 In ogni fase di produzione, trasformazione e distribuzione di derrate alimentari, animali e oggetti d’uso vengono svolti controlli ufficiali basati sui rischi.
2 Gli organi di controllo verificano il rispetto delle disposizioni del diritto delle derrate alimentari. Esaminano in particolare:
a. se vengono rispettate le prescrizioni del controllo autonomo e se le persone che lavorano con derrate alimentari adempiono le prescrizioni in materia di igiene e le condizioni tecniche;
b. le derrate alimentari, gli oggetti d’uso, i locali, le installazioni, i veicoli, i procedimenti di fabbricazione, gli animali, le piante e i terreni utilizzati a scopi agricoli.
3 Gli organi di controllo possono prelevare campioni ed esaminare, se necessario, bollettini di fornitura, documenti, libri, ricette e dispositivi di controllo.
4 Nell’adempimento del loro compito, essi hanno accesso ai fondi, agli edifici, alle aziende, ai locali, agli impianti, ai veicoli e alle altre infrastrutture.
5 Il Consiglio federale disciplina la modalità d’esecuzione e l’attestazione dei controlli ufficiali.
Art. 30 Metodi di ispezione
1 Il Consiglio federale emana raccomandazioni sul modo di analizzare e di valutare le derrate alimentari e gli oggetti d’uso secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche.
2 Provvede alla pubblicazione delle raccomandazioni (Manuale delle derrate alimentari).