Progetto

Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 24 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 8Fedlex · Progetto

817.0 Derrate alimentari e oggetti d’uso

e. stabilire i requisiti concernenti le conoscenze specializzate delle persone che lavorano con oggetti d’uso.

Art. 17 Caratterizzazione e pubblicità

1 Gli oggetti d’uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e nell’ambito dell’articolo 19 la protezione dagli inganni.

2 Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d’uso.

Art. 18 Obbligo di annuncio per le aziende

Il Consiglio federale può prevedere un obbligo di annuncio per le aziende che trattano oggetti d’uso.

Sezione 3: Disposizioni comuni per le derrate alimentari e gli oggetti d’uso

Art. 19 Protezione dagli inganni

1 Tutte le indicazioni sulle derrate alimentari, sugli oggetti d’uso e sui cosmetici devono corrispondere ai fatti.

2 Caratterizzazione, pubblicità, presentazione e imballaggio di questi prodotti non devono ingannare i consumatori.

3 Sono considerate ingannevoli in particolare le caratterizzazioni, le pubblicità, le presentazioni e gli imballaggi atti a suscitare nel consumatore false concezioni circa la fabbricazione, la composizione, la qualità, il metodo di produzione, la conservazione, l’origine, gli effetti particolari e il valore della derrata alimentare o dell’oggetto d’uso.

4 Il Consiglio federale può:

a. estendere la protezione dagli inganni ad altri oggetti d’uso se la Svizzera si è impegnata in questo senso con un trattato internazionale;

b. esigere che le derrate alimentari, gli oggetti d’uso e i cosmetici siano fabbricati secondo la Buona prassi di fabbricazione (GMP); fissare quantitativi o concentrazioni massimi.

Art. 20 Imitazione e confusione

1 I surrogati e le imitazioni devono essere caratterizzati e pubblicizzati in modo che non possano essere confusi con il relativo prodotto originale.

2 Le merci che non sono derrate alimentari non devono essere allestite, depositate, messe in commercio, caratterizzate o pubblicizzate in modo da poter essere confuse con derrate alimentari.