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Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 24 pagine
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817.0 Derrate alimentari e oggetti d’uso
Sezione 3: Provvedimenti
Art. 34 Merci contestate
1 Se ha contestato una merce, l’organo di controllo ordina i provvedimenti necessari per ripristinare la situazione legale.
2 Gli organi di controllo possono ordinare che le merci contestate:
a. possono essere utilizzate con o senza oneri;
b. devono essere eliminate dai responsabili;
c. devono essere confiscate, nonché rese inoffensive, utilizzate o eliminate in modo inoffensivo a spese dei responsabili.
3 Essi possono obbligare i responsabili:
a. a chiarire le cause dei difetti;
b. a prendere provvedimenti adeguati;
c. a informare gli organi di controllo sui provvedimenti presi.
4 Se gli oneri sono ripetutamente disattesi, gli organi di controllo possono ordinare l’eliminazione o la confisca della merce.
5 All’importazione, gli organi di controllo possono anche:
a. ritirare le merci;
b. consegnarle, per complemento di inchiesta, al competente controllo cantonale delle derrate alimentari;
c. rispedirle, con il consenso della persona responsabile della spedizione e dell’autorità competente del Paese di origine o di destinazione.
Art. 35 Contestazioni non riferite alle merci
1 In caso di contestazioni non riferite alle merci gli organi di controllo ordinano la rimozione dei difetti.
2 Possono vietare, definitivamente o temporaneamente, procedimenti di fabbricazione, la macellazione di animali o l’utilizzazione di impianti, locali, installazioni, veicoli e terreni agricoli.
3 Se le condizioni in un’azienda possono costituire un pericolo diretto e importante per la salute pubblica, l’organo di controllo competente in materia può ordinarne la chiusura immediata.
Art. 36 Misure cautelari
1 Qualora lo esiga la protezione dei consumatori, gli organi di controllo sequestrano le merci contestate.
2 Possono sequestrare le merci anche nel caso di sospetto motivato.
3 Le merci sequestrate possono essere messe al sicuro.