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Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 24 pagine
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817.0 Derrate alimentari e oggetti d’uso
Capitolo 2: Requisiti igienici delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso
Sezione 1: Derrate alimentari
Art. 7 Sicurezza delle derrate alimentari
1 Possono essere messe in commercio solo derrate alimentari sicure.
2 Le derrate alimentari sono considerate non sicure quando sia da presumere che:
a. sono nocive per la salute; o
b. non sono adatte al consumo umano.
3 Per decidere se una derrata alimentare è sicura occorre considerare:
a. le condizioni normali del suo impiego a tutti i livelli di produzione, trasformazione e distribuzione;
b. le condizioni normali del suo impiego da parte dei consumatori; e
c. le informazioni trasmesse ai consumatori, comprese le informazioni figuranti sull’etichetta o altre informazioni normalmente accessibili ai consumatori per evitare effetti nocivi per la salute di una determinata derrata alimentare o di una determinata categoria di derrate alimentari.
4 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti in materia di sicurezza delle derrate alimentari.
5 Può introdurre una procedura di autorizzazione o di annuncio per:
a. le nuove derrate alimentari;
b. le derrate alimentari destinate alle persone che abbisognano, per motivi di salute, di una nutrizione speciale;
c. le derrate alimentari pubblicizzate con una menzione di effetti nutrizionali particolari o altri effetti fisiologici;
d. le derrate alimentari provenienti da animali ai quali sono stati somministrati, in sperimentazioni cliniche, medicamenti non ammessi.
6 Può introdurre altre procedure di autorizzazione o di annuncio se la Svizzera si è impegnata con un trattato internazionale ad applicare prescrizioni tecniche che prevedono queste procedure.
Art. 8 Specie animali ammesse per la produzione di carne
Il Consiglio federale stabilisce le specie animali la cui carne può essere utilizzata come derrata alimentare.
Art. 9 Igiene
1 Chiunque fabbrica, tratta, deposita, trasporta o mette in commercio derrate alimentari deve provvedere affinché esse non siano modificate sfavorevolmente dal profilo igienico.