Progetto
Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 24 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto
817.0 Derrate alimentari e oggetti d’uso
3 Non sono considerati derrate alimentari:
a. il foraggio;
b. gli animali vivi, qualora non siano destinati alla messa in commercio per il consumo umano;
c. le piante prima del raccolto;
d. i medicamenti;
e. i cosmetici;
f. il tabacco e i prodotti del tabacco;
g. gli stupefacenti e le sostanze psicotrope;
h. i residui e i contaminanti.
Art. 5 Oggetti d’uso
1 Gli oggetti d’uso sono oggetti che rientrano in una delle seguenti categorie di prodotti:
a. oggetti e materiali destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari nell’ambito della fabbricazione, dell’impiego o dell’imballaggio delle stesse;
b. cosmetici e oggetti che entrano in contatto esternamente con il corpo, con i denti o con le mucose della bocca, a causa della loro destinazione;
c. utensili e colori per tatuaggi e trucco permanente;
d. capi d’abbigliamento, tessili e altri oggetti che entrano in contatto con il corpo, a causa della loro destinazione (p. es. braccialetti di orologi, parrucche e gioielli);
e. oggetti destinati a essere usati da bambini (p. es. giocattoli, materiale didattico, colori per dipingere e utensili da disegno);
f. candele, fiammiferi, accendini e articoli da carnevale;
g. generatori aerosol;
h. oggetti e materiali destinati all’arredamento e al rivestimento di spazi abitabili, per quanto essi non siano sottoposti ad altre norme legislative;
i. acqua che entra in contatto con il corpo umano e non è destinata a essere bevuta, segnatamente acqua di docce e piscine; è esclusa l’acqua di ruscelli, fiumi e laghi.
2 Non sono considerati oggetti d’uso gli oggetti che sono pubblicizzati come medicamenti.
Art. 6 Messa in commercio
Per messa in commercio ai sensi della presente legge si intende la detenzione a scopo di vendita, l’offerta di vendita, il trasferimento a titolo oneroso o gratuito o la distribuzione di derrate alimentari o oggetti d’uso.