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Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 24 pagine
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817.0 Derrate alimentari e oggetti d’uso
Art. 21 Limitazione dei processi di fabbricazione e di trattamento
1 Il Consiglio federale può limitare o vietare i processi fisici, chimici, microbiologici o biotecnologici per la fabbricazione o il trattamento di derrate alimentari o di oggetti d’uso qualora lo stato attuale della scienza non consenta di escludere che possano mettere in pericolo la salute dei consumatori.
2 In tale ambito, tiene conto anche delle esigenze della legge del 21 marzo 20035 sull’ingegneria genetica.
Art. 22 Analisi dei rischi
1 La sicurezza di una derrata alimentare o di un oggetto d’uso è valutata sulla base di un’analisi dei rischi, tranne nel caso in cui questa sarebbe inopportuna secondo le circostanze o il tipo di provvedimento.
2 La valutazione dei rischi deve basarsi sulle conoscenze scientifiche disponibili e deve essere effettuata in modo indipendente, oggettivo e trasparente.
3 Nella gestione dei rischi occorre tener conto in particolare dei risultati della valutazione dei rischi, degli aspetti sociali, economici ed etici, delle tradizioni, delle considerazioni ambientali, della questione della controllabilità e se del caso del principio di precauzione.
Art. 23 Principio di precauzione
Se dopo una valutazione delle informazioni disponibili constata che una derrata alimentare o un oggetto d’uso può avere effetti nocivi per la salute, ma sussiste ancora incertezza dal profilo scientifico, l’autorità competente può prendere misure provvisorie per garantire un elevato livello di protezione della salute fintanto che siano disponibili ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più globale dei rischi.
Art. 24 Informazione del pubblico
1 Le autorità competenti informano il pubblico in particolare:
a. sulle loro attività di controllo e sull’efficacia delle stesse;
b. sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso per i quali sussiste un sospetto sufficientemente fondato che possano comportare un rischio per la salute;
2 La autorità competenti suddividono le aziende in categorie conformemente al risultato dei controlli. Mettono a disposizione del pubblico il risultato di questa valutazione. La valutazione viene costantemente aggiornata. Il Consiglio federale stabilisce i criteri per l’attribuzione alle singole categorie.
3 La Confederazione può informare il pubblico sulle conoscenze scientifiche di interesse generale in ambito nutrizionale, che assumono segnatamente importanza per la prevenzione delle malattie e la protezione della salute.
4 Essa può promuovere l’informazione di altre istituzioni.