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Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 24 pagine
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817.0 Derrate alimentari e oggetti d’uso
c. la composizione.
2 Il Consiglio federale può stabilire eccezioni per l’indicazione del Paese di produzione di prodotti trasformati.
3 Con la denominazione specifica possono essere utilizzate altre designazioni, sempreché queste non ingannino i consumatori.
4 Quando la natura della derrata alimentare è facilmente riconoscibile, si può rinunciare alla denominazione specifica.
5 Per le derrate alimentari messe in commercio aperte devono su richiesta poter essere fornite le stesse indicazioni di quelle preimballate.
Art. 14 Caratterizzazione particolare
1 Il Consiglio federale può prescrivere indicazioni supplementari, segnatamente su:
a. conservabilità;
b. modo di conservazione;
c. provenienza;
d. modo di produzione;
e. modo di preparazione;
f. effetti speciali;
g. pericoli particolari mediante scritte d’avvertimento;
h. valore nutritivo.
2 Può emanare prescrizioni particolari concernenti la caratterizzazione dei cibi sulla carta dei menu.
3 Può emanare prescrizioni concernenti la caratterizzazione delle derrate alimentari per la protezione:
a. della salute, in particolare per proteggere le persone particolarmente esposte a pericoli;
b. dagli inganni, in particolare nei settori in cui i consumatori possono essere assai facilmente ingannati, a cagione della merce o della natura del commercio.
4 Disciplina:
a. l’ammissibilità di indicazioni sul valore nutritivo e sulla salute;
b. la caratterizzazione delle derrate alimentari alle quali sono state aggiunte sostanze considerate vitali o fisiologicamente utili.
5 Gli studi e i lavori di ricerca protetti dal diritto della proprietà o dei beni immateriali non possono essere utilizzati per un determinato periodo per motivare indicazioni sulle derrate alimentari. Il Consiglio federale determina questo periodo.