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Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 24 pagine

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817.0 Derrate alimentari e oggetti d’uso

c. la composizione.

2 Il Consiglio federale può stabilire eccezioni per l’indicazione del Paese di produzione di prodotti trasformati.

3 Con la denominazione specifica possono essere utilizzate altre designazioni, sempreché queste non ingannino i consumatori.

4 Quando la natura della derrata alimentare è facilmente riconoscibile, si può rinunciare alla denominazione specifica.

5 Per le derrate alimentari messe in commercio aperte devono su richiesta poter essere fornite le stesse indicazioni di quelle preimballate.

Art. 14 Caratterizzazione particolare

1 Il Consiglio federale può prescrivere indicazioni supplementari, segnatamente su:

a. conservabilità;

b. modo di conservazione;

c. provenienza;

d. modo di produzione;

e. modo di preparazione;

f. effetti speciali;

g. pericoli particolari mediante scritte d’avvertimento;

h. valore nutritivo.

2 Può emanare prescrizioni particolari concernenti la caratterizzazione dei cibi sulla carta dei menu.

3 Può emanare prescrizioni concernenti la caratterizzazione delle derrate alimentari per la protezione:

a. della salute, in particolare per proteggere le persone particolarmente esposte a pericoli;

b. dagli inganni, in particolare nei settori in cui i consumatori possono essere assai facilmente ingannati, a cagione della merce o della natura del commercio.

4 Disciplina:

a. l’ammissibilità di indicazioni sul valore nutritivo e sulla salute;

b. la caratterizzazione delle derrate alimentari alle quali sono state aggiunte sostanze considerate vitali o fisiologicamente utili.

5 Gli studi e i lavori di ricerca protetti dal diritto della proprietà o dei beni immateriali non possono essere utilizzati per un determinato periodo per motivare indicazioni sulle derrate alimentari. Il Consiglio federale determina questo periodo.