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Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 24 pagine

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817.0 Derrate alimentari e oggetti d’uso

f nega agli organi di controllo le informazioni richieste conformemente all’articolo 28 capoverso 1;

g. fabbrica, tratta, deposita, trasporta o mette in commercio derrate alimentari o oggetti d’uso in modo che essi non soddisfino le esigenze della presente legge;

h. contravviene alle prescrizioni sulla consegna di bevande alcoliche;

i. fornisce indicazioni false o fallaci su derrate alimentari o oggetti d’uso;

j. contravviene alle prescrizioni sulla caratterizzazione, sulla pubblicità o sulla presentazione di derrate alimentari o oggetti d’uso;

k. contravviene alle restrizioni della pubblicità, fondate sulla presente legge, in favore di bevande alcoliche;

l. contravviene alle prescrizioni concernenti l’obbligo di autorizzazione e di annuncio, il controllo autonomo, la rintracciabilità o l’obbligo d’informazione del pubblico.

2 Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 20 000 franchi.

3 Il tentativo e la complicità sono punibili.

4 In casi di esigua gravità, si può prescindere dal procedimento penale e dalla pena.

Art. 59 Infrazioni commesse nell’azienda, falsità in documenti

Nel settore disciplinato dal diritto sulle derrate alimentari, le disposizioni penali concernenti le infrazioni commesse nell’azienda e la falsità in documenti conformemente agli articoli 6, 7 e 15 della legge federale del 22 marzo 197414 sul diritto penale amministrativo sono applicabili anche alle autorità cantonali.

Art. 60 Procedimento penale

1 Le infrazioni contro la presente legge sono perseguite e giudicate dai Cantoni.

2 L’ufficio federale cui compete la sorveglianza conferita alla Confederazione può obbligare le autorità istruttorie cantonali ad avviare un procedimento.

3 L’Amministrazione federale delle dogane e l’Ufficio federale di veterinaria perseguono e giudicano, nei loro ambiti di competenza, le infrazioni alle prescrizioni della presente legge e delle sue disposizioni di esecuzione concernenti l’importazione, l’esportazione e la riesportazione.

4 Se un’infrazione costituisce simultaneamente un’infrazione secondo il capoverso 3 come anche un’infrazione perseguibile dall’Amministrazione federale delle dogane, è applicata la pena comminata per l’infrazione più grave; la pena può essere aumentata adeguatamente.

5 I Cantoni conferiscono agli organi esecutivi del controllo delle derrate alimentari la qualità di funzionari della polizia giudiziaria.

14 RS 313.0