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Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 24 pagine
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817.0 Derrate alimentari e oggetti d’uso
1. Legge federale del 22 marzo 199116 sulla radioprotezione
Art. 18 Valori limite d’immissione
1 Per sorvegliare l’immissione degli impianti svizzeri, il Consiglio federale stabilisce valori limite d’immissione per i radionuclidi e la radiazione diretta.
2Stabilisce i valori limite d’immissione in modo che, secondo la scienza o l’esperienza, le immissioni inferiori a tali valori non mettano in pericolo l’uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi.
3 Per i radionuclidi nelle derrate alimentari si applicano le concentrazioni massime secondo la legislazione sulle derrate alimentari.
2. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie17
Art. 26 cpv. 3
3 Il termine d’opposizione è di 10 giorni.
Art. 68 Disposizione transitoria
Fino all’emanazione di una relativa legge federale, al tabacco e agli altri articoli per fumatori si applica la legge sulle derrate alimentari del 9 ottobre 1992 nella versione vigente al momento dell’entrata in vigore della presente legge18.
Art. 69 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
16 RS 814.50
17 RS 916.40
18 RU 1995 1469, 1996 1725, 1998 3033, 2002 775, 2001 2790, 2003 4803, 2005 971, 2006 2197, 2005 5449, 2006 2363, 2008 785.