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Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 24 pagine

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817.0 Derrate alimentari e oggetti d’uso

Sezione 4: Prescrizioni esecutive speciali

Art. 50 Avvertimento al pubblico

1 Se accertano che a un numero indeterminato di consumatori sono stati consegnati derrate alimentari o oggetti d’uso non sicuri, gli organi di controllo provvedono affinché la popolazione sia informata e le sia raccomandato il modo di comportarsi.

2 Se è minacciata la popolazione di più Cantoni, l’informazione e le raccomandazioni incombono alle autorità federali.

3 Nei casi di minore entità, le autorità competenti possono rendere accessibili le informazioni mediante una procedura di richiamo.

4 Secondo le possibilità, l’autorità consulta previamente la persona che ha fabbricato, importato, distribuito o messo in commercio la merce come anche le organizzazioni di consumatori.

5 In casi particolari, l’autorità competente può incaricare la persona che mette in commercio la merce di informare il pubblico.

Art. 51 Collaborazione di terzi

1 La Confederazione e i Cantoni possono delegare a terzi, in particolare imprese e organizzazioni, compiti nell’ambito dei controlli ufficiali. Possono istituire organizzazioni adeguate a tale scopo.

2 Per esercitare la loro attività i terzi devono essere:

a. accreditati secondo la legislazione federale;

b. riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; o

c. autorizzati o riconosciuti in altro modo dalla legislazione federale.

3 L’autorità competente definisce i compiti e le competenze che affida ai terzi. Questi ultimi non possono decidere provvedimenti.

4 Il Consiglio federale e i Cantoni possono autorizzare i terzi incaricati a fatturare emolumenti per la loro attività nel quadro della presente legge.

5 La collaborazione di terzi soggiace alla sorveglianza statale. I terzi devono rendere conto all’autorità che ha affidato loro i compiti o le competenze della loro gestione e della contabilità relative a tale collaborazione.

Capitolo 5: Finanziamento

Art. 52 Ripartizione dei compiti

1 La Confederazione e i Cantoni assumono le spese d’esecuzione della presente legge nel loro rispettivo ambito di competenza.

2 I Cantoni provvedono affinché siano disponibili mezzi finanziari adeguati per il controllo ufficiale.