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Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 24 pagine

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817.0 Derrate alimentari e oggetti d’uso

3 Può conferire obbligatorietà ai metodi di ispezione (metodi di riferimento).

Art. 31 Ispezione delle carni e degli animali da macello

1Dopo la macellazione, il veterinario ufficiale o, sotto la sua sorveglianza, l’assistente specializzato ufficiale esamina la carne:

a. degli animali appartenenti alle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina;

b. degli animali selvatici allevati come animali da reddito.

2 Egli decide sull’ulteriore utilizzazione della carne.

3 Il Consiglio federale può prescrivere:

a. l’ispezione degli animali prima della macellazione;

b. l’ispezione delle carni per altre specie d’animali;

c. una procedura di controllo particolare del pollame;

d. eccezioni per la caccia.

4 Disciplina:

a. la procedura di ispezione delle carni;

b. se del caso la procedura di ispezione degli animali prima della macellazione;

c. se del caso la procedura di controllo del pollame.

Art. 32 Risultato del controllo

1 L’organo di controllo comunica per scritto il risultato del controllo alla persona interessata; la comunicazione viene fatta alla persona stessa o al suo rappresentante. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per l’ispezione delle carni e degli animali da macello.

2 Se un campione non è contestato, il proprietario può esigere il rimborso del controvalore, qualora il campione equivalga a un valore minimo stabilito dal Consiglio federale.

Art. 33 Contestazioni

1 Con la contestazione, gli organi di controllo constatano che le esigenze legali non sono adempiute.

2 Le derrate alimentari e gli oggetti d’uso destinati all’esportazione o alla riesportazione sono contestati dagli organi di controllo se non adempiono i requisiti di cui all’articolo 3.