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Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 24 pagine

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817.0 Derrate alimentari e oggetti d’uso

5. assistenti specializzati ufficiali.

5 Disciplinano i compiti e l’organizzazione di questi organi di controllo nell’ambito della presente legge ed emanano le disposizioni esecutive per l’esecuzione cantonale. Comunicano queste ultime alle autorità federali.

6 Possono affidare ad altre autorità esecutive particolari compiti di controllo.

Art. 47 Coordinamento e direzione

1 Ogni Cantone coordina i controlli delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso dalla fabbricazione fino alla consegna ai consumatori.

2 I Cantoni possono riunire sotto una direzione i controlli delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso con quelli dell’allevamento e della macellazione degli animali.

3 Il chimico cantonale dirige i controlli delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso in modo indipendente nel suo ambito.

4 Il veterinario cantonale dirige i controlli dell’allevamento e della macellazione degli animali in modo indipendente. I Cantoni possono inoltre affidargli il controllo della trasformazione della carne.

5 I Cantoni effettuano gli annunci necessari e partecipano alle ispezioni svolte dalle autorità federali o dagli organi specializzati internazionali.

Sezione 3: Requisiti del personale degli organi di controllo, formazione e perfezionamento

Art. 48 Requisiti del personale degli organi di controllo

Il Consiglio federale stabilisce per i diversi organi di controllo i requisiti che devono essere soddisfatti dalle persone che svolgono funzioni nell’ambito dell’esecuzione della presente legge.

Art. 49 Formazione e perfezionamento

1 I Cantoni provvedono alla formazione e al perfezionamento degli organi di controllo.

2 La Confederazione collabora alla formazione e al perfezionamento degli organi di controllo.

3 Il servizio federale competente può nominare commissioni d’esame incaricate di far sostenere gli esami alle persone che svolgono funzioni nell’ambito dell’esecuzione della presente legge.

4 Il Consiglio federale disciplina lo svolgimento di questi esami.

5 Può incaricare i Cantoni di organizzare gli esami per le persone che svolgono funzioni nell’ambito dell’esecuzione della presente legge.

6 Il servizio federale competente decide sul riconoscimento di formazioni ed esami.