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Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 24 pagine
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817.0 Derrate alimentari e oggetti d’uso
4 I Cantoni che utilizzano il sistema informatico per i propri compiti d’esecuzione sono tenuti a stabilire disposizioni sulla protezione dei dati equivalenti per il loro settore e a designare un organo incaricato di sorvegliare l’osservanza di tale disciplinamento.
Capitolo 7: Disposizioni penali e protezione giuridica
Sezione 1: Disposizioni penali
Art. 57 Delitti e crimini
1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
a. fabbrica, tratta, deposita, trasporta o mette in commercio derrate alimentari in modo tale che, nel caso di impiego normale, mettano in pericolo la salute;
b. fabbrica, tratta, deposita, trasporta o mette in commercio oggetti d’uso in modo tale che, nel caso di impiego normale o presumibilmente ragionevole, mettano in pericolo la salute;
c. importa o esporta derrate alimentari e oggetti d’uso che mettono in pericolo la salute.
2 La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se l’autore ha agito per mestiere o con intenzione di arricchimento.
3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.
4 L’annuncio ai sensi dell’articolo 26 capoverso 2 può essere considerato circostanza attenuante.
Art. 58 Contravvenzioni
1 È punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
a. contravviene alle prescrizioni sulle norme di igiene nel contatto con le derrate alimentari e gli oggetti d’uso;
b. utilizza sostanze o procedimenti vietati nella produzione agricola o nella fabbricazione di derrate alimentari;
c. contravviene alle prescrizioni, fondate sulla presente legge, concernenti l’importazione, l’esportazione e la riesportazione di derrate alimentari e di oggetti d’uso;
d. macella illecitamente animali fuori dei macelli autorizzati;
e. sottrae all’esame degli organi di controllo derrate alimentari, oggetti d’uso, locali, installazioni, impianti, veicoli e procedimenti di fabbricazione, come anche animali, piante o terreni, utilizzati per la fabbricazione di derrate alimentari, ovvero impedisce o rende difficile tale controllo;