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Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 24 pagine
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817.0 Derrate alimentari e oggetti d’uso
2 Nei limiti della presente legge, può dichiarare applicabili prescrizioni tecniche, direttive, raccomandazioni e norme armonizzate a livello internazionale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso.
3 Può autorizzare l’ufficio federale competente ad aggiornare prescrizioni e norme armonizzate a livello internazionale che il Consiglio federale ha dichiarato applicabili.
Art. 45 Collaborazione internazionale
1 Il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali nei settori disciplinati dalla presente legge.
2 Può riconoscere servizi di controllo esteri, esami, ispezioni o valutazioni effettuati all’estero, dichiarazioni di conformità, autorizzazioni e rapporti o certificati esteri.
3 I servizi federali collaborano con organi specializzati e istituzioni estere e internazionali.
4 Essi assumono i compiti che incombono loro nel quadro della collaborazione internazionale; effettuano in particolare gli annunci necessari, prestano assistenza amministrativa e partecipano alle ispezioni di autorità estere in Svizzera nell’ambito di misure di apertura o di mantenimento del mercato.
5 In caso di necessità possono anche partecipare a ispezioni all’estero nell’ambito dell’autorizzazione di Paesi fornitori o di aziende.
Sezione 2: Cantoni
Art. 46 Controlli delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso
1 I Cantoni eseguono la presente legge, in quanto non ne sia competente la Confederazione.
2 Provvedono al controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso all’interno del Paese.
3 Per l’esame delle prove, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. Possono affidare l’esame delle prove a laboratori accreditati.
4 Impiegano come organi di controllo:
a. un chimico cantonale;
b. un veterinario cantonale;
c. il numero necessario di:
1. ispettori delle derrate alimentari,
2. ispettori dell’acqua potabile,
3. controllori delle derrate alimentari,
4. veterinari ufficiali,