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Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 24 pagine
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817.0 Derrate alimentari e oggetti d’uso
4 Le merci sequestrate, che non possono essere conservate, sono utilizzate o eliminate, tenuto conto degli interessi delle persone interessate.
Art. 37 Denuncia
1 L’organo di controllo competente denuncia all’autorità del procedimento penale le infrazioni punibili alle prescrizioni del diritto sulle derrate alimentari.
2 Nei casi di esigua gravità, l’organo di controllo può rinunciare a una denuncia penale.
Capitolo 4: Esecuzione
Sezione 1: Confederazione
Art. 38 Importazione, esportazione e riesportazione
1 La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l’importazione, l’esportazione e la riesportazione e provvede a un corrispondente controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso.
2 In singoli casi può affidare al Cantone la cura di eseguire determinati controlli e di decidere definitivamente.
Art. 39 Limitazioni dell’importazione
1 L’ufficio federale competente può vietare l’importazione di determinate merci non sicure, qualora il pericolo per la salute della popolazione non possa essere altrimenti evitato.
2 Può ordinare che determinate derrate alimentari o oggetti d’uso possono essere importati soltanto se l’autorità competente del Paese di esportazione o un organismo accreditato attesta la conformità della derrata alimentare o dell’oggetto d’uso con la legislazione svizzera sulle derrate alimentari.
Art. 40 Verifica dell’osservanza del diritto sulle derrate alimentari
I servizi federali competenti possono eseguire rilevazioni, in particolare per avere una visione d’insieme sul mercato e sull’esecuzione della legge. Possono collaborare in materia con i Cantoni.
Art. 41 Esecuzione nell’esercito
1 Negli impianti fissi utilizzati dall’esercito, la Confederazione esegue il controllo delle derrate alimentari, per quanto possibile, attraverso gli organi cantonali di controllo.
2 Per il rimanente, l’esercito stesso provvede affinché le esigenze della presente legge siano rispettate.
3 Il Consiglio federale disciplina la procedura e le competenze.