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Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 24 pagine
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817.0 Derrate alimentari e oggetti d’uso
2 Nel contatto con le derrate alimentari, le persone malate devono adottare misure protettive particolari.
3 Il Consiglio federale emana prescrizioni:
a. sui requisiti concernenti l’igiene nel contatto con le derrate alimentari;
b. sui locali nei quali si lavora con derrate alimentari e sulla loro dotazione;
c. sul deposito e trasporto igienico di derrate alimentari.
4 Può stabilire i requisiti concernenti le conoscenze specializzate in materia di igiene di persone che lavorano con derrate alimentari.
Art. 10 Macellazione
1 Gli animali devono essere macellati soltanto nei macelli autorizzati.
2 Il Consiglio federale disciplina:
a. le eccezioni per la selvaggina e il pesce;
b. le eccezioni per macellazioni occasionali;
c. la macellazione degli animali malati, sospetti di esserlo o infortunati;
d. il modo di calcolo del peso di macellazione.
Art. 11 Macelli
1 I macelli devono essere adeguatamente sistemati ed essere sufficientemente grandi e facili da pulire.
2 Il Consiglio federale stabilisce le dimensioni minime, come anche i locali e le installazioni necessari a seconda del genere e del volume della macellazione.
Art. 12 Autorizzazione d’esercizio e obbligo di annuncio per le aziende
1 Le aziende che trattano derrate alimentari di origine animale necessitano di un’autorizzazione d’esercizio rilasciata dal Cantone.
2 Altre aziende che trattano derrate alimentari devono annunciare la propria attività all’autorità cantonale d’esecuzione.
3 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per:
a. le aziende attive esclusivamente nel settore della produzione primaria; o
b. le aziende che costituiscono un rischio minimo per la sicurezza alimentare.
Art. 13 Obbligo di caratterizzazione e di informazione
1 Chiunque mette in commercio derrate alimentari preimballate deve fornire all’acquirente le seguenti informazioni sulla derrata alimentare:
a. il Paese di produzione;
b. la denominazione specifica;