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Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 24 pagine

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817.0 Derrate alimentari e oggetti d’uso

2 Nel contatto con le derrate alimentari, le persone malate devono adottare misure protettive particolari.

3 Il Consiglio federale emana prescrizioni:

a. sui requisiti concernenti l’igiene nel contatto con le derrate alimentari;

b. sui locali nei quali si lavora con derrate alimentari e sulla loro dotazione;

c. sul deposito e trasporto igienico di derrate alimentari.

4 Può stabilire i requisiti concernenti le conoscenze specializzate in materia di igiene di persone che lavorano con derrate alimentari.

Art. 10 Macellazione

1 Gli animali devono essere macellati soltanto nei macelli autorizzati.

2 Il Consiglio federale disciplina:

a. le eccezioni per la selvaggina e il pesce;

b. le eccezioni per macellazioni occasionali;

c. la macellazione degli animali malati, sospetti di esserlo o infortunati;

d. il modo di calcolo del peso di macellazione.

Art. 11 Macelli

1 I macelli devono essere adeguatamente sistemati ed essere sufficientemente grandi e facili da pulire.

2 Il Consiglio federale stabilisce le dimensioni minime, come anche i locali e le installazioni necessari a seconda del genere e del volume della macellazione.

Art. 12 Autorizzazione d’esercizio e obbligo di annuncio per le aziende

1 Le aziende che trattano derrate alimentari di origine animale necessitano di un’autorizzazione d’esercizio rilasciata dal Cantone.

2 Altre aziende che trattano derrate alimentari devono annunciare la propria attività all’autorità cantonale d’esecuzione.

3 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per:

a. le aziende attive esclusivamente nel settore della produzione primaria; o

b. le aziende che costituiscono un rischio minimo per la sicurezza alimentare.

Art. 13 Obbligo di caratterizzazione e di informazione

1 Chiunque mette in commercio derrate alimentari preimballate deve fornire all’acquirente le seguenti informazioni sulla derrata alimentare:

a. il Paese di produzione;

b. la denominazione specifica;