Progetto
Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 24 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 20Fedlex · Progetto
817.0 Derrate alimentari e oggetti d’uso
quali dati è lecito richiamare e per quali scopi; tiene conto al riguardo di tutti gli interessi degni di protezione.
6 Per il rimanente, l’assistenza in materia penale si basa sull’articolo 21 della legge federale del 6 ottobre 199511 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC).
Art. 55 Scambio di dati con l’estero e con organizzazioni internazionali
1 Il Consiglio federale disciplina le competenze e la procedura per lo scambio di dati personali con autorità e istituzioni estere come pure con organizzazioni internazionali.
2 I dati particolarmente degni di protezione possono essere trasmessi ad autorità e istituzioni estere come pure ad organizzazioni internazionali soltanto se:
a. lo esigono trattati internazionali o risoluzioni di organizzazioni internazionali; oppure
b. è assolutamente necessario per scongiurare pericoli che minacciano direttamente la vita e la salute.
3 È fatto salvo l’articolo 6 della legge federale del 19 giugno 199212 sulla protezione dei dati. Per il rimanente, l’assistenza in materia penale si basa sull’articolo 22 LOTC13.
Art. 56 Sistema informatico centrale
1 La Confederazione può gestire un sistema informatico centrale destinato a sostenere la Confederazione e i Cantoni nei loro compiti esecutivi. Il sistema informatico centrale può contenere i dati necessari all’adempimento dei compiti nel campo d’applicazione della presente legge.
2 I Cantoni sono autorizzati a utilizzare il sistema informatico per i propri compiti d’esecuzione nel campo d’applicazione della presente legge.
3 Il Consiglio federale disciplina:
a. la procedura di collaborazione con i Cantoni;
b. il catalogo dei dati, compresi quelli che figurano nella parte del sistema informatico utilizzata dai Cantoni;
c. le responsabilità relative al trattamento dei dati;
d. i diritti di accesso, segnatamente anche la portata dei diritti di accesso in linea;
e. le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati;
f. l’archiviazione.
11 RS 946.51
12 RS 235.1
13 RS 946.51