Progetto

Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 24 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 19Fedlex · Progetto

817.0 Derrate alimentari e oggetti d’uso

3 La Confederazione assegna sussidi ai laboratori di riferimento per le spese derivate dai loro compiti particolari.

Art. 53 Emolumenti

1 Il controllo delle derrate alimentari è esente da emolumenti, per quanto la legge non disponga altrimenti.

2 Sono riscossi emolumenti per:

a. le contestazioni di cui all’articolo 33 riconducibili a un notevole pregiudizio della protezione della salute o della protezione dagli inganni;

b. le contestazioni che devono essere ripetute e i controlli successivi;

c. l’ispezione degli animali da macello e delle carni nella misura in cui serva allo scopo della presente legge;

d. i controlli di laboratori di sezionamento;

e. i controlli di derrate alimentari di origine animale effettuati dalle autorità della Confederazione;

f. le prestazioni e i controlli speciali che non sono stati eseguiti d’ufficio;

g. le autorizzazioni, escluse le autorizzazioni d’esercizio conformemente all’articolo 12 capoverso 1; le autorizzazioni d’esercizio per i macelli e i laboratori di sezionamento soggiacciono tuttavia agli emolumenti.

3 Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti per i controlli effettuati dalle autorità federali. Fissa i limiti per gli emolumenti cantonali.

Capitolo 6: Trattamento dei dati

Art. 54 Trattamento e scambio di dati personali

1 Le autorità competenti di Confederazione e Cantoni hanno il diritto di trattare e di custodire sotto forma elettronica dati personali, inclusi i dati concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi e penali qualora l’esecuzione della presente legge lo esiga.

2 Possono scambiarsi a vicenda i dati personali di cui al capoverso 1 qualora ciò sia necessario per l’esecuzione dei loro compiti.

3 Il Consiglio federale può disciplinare forma e contenuto del trattamento e dello scambio di dati personali.

4 Il Consiglio federale può prevedere lo scambio di dati personali con altre autorità o organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato, qualora ciò sia necessario per l’esecuzione della presente legge.

5 Per lo scambio dei dati possono essere installate procedure di richiamo automatizzate. In tal caso il Consiglio federale stabilisce chi è autorizzato a richiamare i dati,