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Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 24 pagine

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817.0 Derrate alimentari e oggetti d’uso

Art. 42 Sorveglianza e coordinamento

1 La Confederazione sorveglia l’esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni.

2 Coordina:

a. le misure esecutive;

b. l’attività informativa.

3 A tale scopo, la Confederazione può:

a. obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sulle misure esecutive adottate e sui risultati di analisi;

b. prescrivere ai Cantoni misure intese a unificare l’esecuzione;

c. in situazioni straordinarie, ordinare ai Cantoni di eseguire determinate misure esecutive;

d. emanare piani nazionali di controllo e di emergenza.

4 Il servizio federale competente può:

a. designare laboratori di riferimento per l’analisi delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso;

b. coordinare e sostenere gli esperimenti collettivi dei laboratori cantonali;

c. effettuare propri esperimenti collettivi con i laboratori cantonali.

5 Il Consiglio federale coordina l’esecuzione della presente legge con l’esecuzione:

a. della legge del 15 dicembre 20006 sugli agenti terapeutici;

b. della legge del 29 aprile 19987 sull’agricoltura;

c. della legge del 1° luglio 19668 sulle epizoozie;

d. della legge del 18 dicembre 19709 sulle epidemie;

e. della legge del 16 dicembre 200510 sulla protezione degli animali.

Art. 43 Disposizioni di esecuzione del Consiglio federale

1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

2 Può delegare il compito di emanare le disposizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa all’ufficio federale competente in materia.

Art. 44 Prescrizioni e norme armonizzate a livello internazionale

1 Allorché emana le sue prescrizioni, il Consiglio federale tiene conto delle prescrizioni, norme, direttive e raccomandazioni armonizzate a livello internazionale.

6 RS 812.21

7 RS 910.1

8 RS 916.40

9 RS 818.101

10 RS 455