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Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 24 pagine
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817.0 Derrate alimentari e oggetti d’uso
Art. 42 Sorveglianza e coordinamento
1 La Confederazione sorveglia l’esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni.
2 Coordina:
a. le misure esecutive;
b. l’attività informativa.
3 A tale scopo, la Confederazione può:
a. obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sulle misure esecutive adottate e sui risultati di analisi;
b. prescrivere ai Cantoni misure intese a unificare l’esecuzione;
c. in situazioni straordinarie, ordinare ai Cantoni di eseguire determinate misure esecutive;
d. emanare piani nazionali di controllo e di emergenza.
4 Il servizio federale competente può:
a. designare laboratori di riferimento per l’analisi delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso;
b. coordinare e sostenere gli esperimenti collettivi dei laboratori cantonali;
c. effettuare propri esperimenti collettivi con i laboratori cantonali.
5 Il Consiglio federale coordina l’esecuzione della presente legge con l’esecuzione:
a. della legge del 15 dicembre 20006 sugli agenti terapeutici;
b. della legge del 29 aprile 19987 sull’agricoltura;
c. della legge del 1° luglio 19668 sulle epizoozie;
d. della legge del 18 dicembre 19709 sulle epidemie;
e. della legge del 16 dicembre 200510 sulla protezione degli animali.
Art. 43 Disposizioni di esecuzione del Consiglio federale
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.
2 Può delegare il compito di emanare le disposizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa all’ufficio federale competente in materia.
Art. 44 Prescrizioni e norme armonizzate a livello internazionale
1 Allorché emana le sue prescrizioni, il Consiglio federale tiene conto delle prescrizioni, norme, direttive e raccomandazioni armonizzate a livello internazionale.
6 RS 812.21
7 RS 910.1
8 RS 916.40
9 RS 818.101
10 RS 455