Progetto

Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 24 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto

817.0 Derrate alimentari e oggetti d’uso

Art. 15 Restrizioni alla consegna e alla pubblicità di bevande alcoliche

1 La consegna di bevande alcoliche a minori di 16 anni è vietata.

2 Il Consiglio federale può limitare la pubblicità a favore di bevande alcoliche destinata specialmente ai giovani.

3 Sono fatte salve le restrizioni alla consegna e alla pubblicità stabilite dalle seguenti leggi:

a. legge federale del 24 marzo 20063 sulla radiotelevisione;

b. legge del 21 giugno 19324 sull’alcool.

Sezione 2: Oggetti d’uso

Art. 16 Sicurezza degli oggetti d’uso

1 Possono essere messi in commercio solo oggetti d’uso sicuri.

2 Un oggetto d’uso è considerato sicuro se con un impiego normale o ragionevolmente prevedibile non comporta pericoli o comporta solo pericoli lievi compatibili con il suo impiego e sostenibili con la garanzia di un elevato livello di protezione per la salute e la sicurezza dell’uomo.

3 Per decidere se un oggetto d’uso è sicuro occorre in particolare considerare:

a. le proprietà, la composizione, l’imballaggio, le condizioni di assemblaggio, l’installazione, la messa in funzione e la manutenzione;

b. la durata d’uso;

c. l’influenza su altri prodotti qualora sia ragionevolmente prevedibile un impiego comune con altri prodotti;

d. la presentazione, l’etichettatura, se del caso le scritte d’avvertimento, le istruzioni per l’uso, le istruzioni per la sua eliminazione e tutte le altre indicazioni o informazioni relative al prodotto;

e. i gruppi di consumatori che nell’impiego dell’oggetto d’uso sono esposti a un rischio particolare, soprattutto i bambini e gli anziani.

4 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti di sicurezza degli oggetti d’uso.

5 Può inoltre:

a. prescrivere procedure di valutazione della conformità o di annuncio per gli oggetti d’uso;

b. limitare o vietare l’impiego di determinati oggetti d’uso o sostanze;

c. esigere che l’opinione pubblica venga informata sulle qualità di determinati oggetti d’uso;

d. stabilire i requisiti in materia di igiene degli oggetti d’uso;

3 RS 784.40

4 RS 680