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Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 24 pagine
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817.0 Derrate alimentari e oggetti d’uso
Art. 15 Restrizioni alla consegna e alla pubblicità di bevande alcoliche
1 La consegna di bevande alcoliche a minori di 16 anni è vietata.
2 Il Consiglio federale può limitare la pubblicità a favore di bevande alcoliche destinata specialmente ai giovani.
3 Sono fatte salve le restrizioni alla consegna e alla pubblicità stabilite dalle seguenti leggi:
a. legge federale del 24 marzo 20063 sulla radiotelevisione;
b. legge del 21 giugno 19324 sull’alcool.
Sezione 2: Oggetti d’uso
Art. 16 Sicurezza degli oggetti d’uso
1 Possono essere messi in commercio solo oggetti d’uso sicuri.
2 Un oggetto d’uso è considerato sicuro se con un impiego normale o ragionevolmente prevedibile non comporta pericoli o comporta solo pericoli lievi compatibili con il suo impiego e sostenibili con la garanzia di un elevato livello di protezione per la salute e la sicurezza dell’uomo.
3 Per decidere se un oggetto d’uso è sicuro occorre in particolare considerare:
a. le proprietà, la composizione, l’imballaggio, le condizioni di assemblaggio, l’installazione, la messa in funzione e la manutenzione;
b. la durata d’uso;
c. l’influenza su altri prodotti qualora sia ragionevolmente prevedibile un impiego comune con altri prodotti;
d. la presentazione, l’etichettatura, se del caso le scritte d’avvertimento, le istruzioni per l’uso, le istruzioni per la sua eliminazione e tutte le altre indicazioni o informazioni relative al prodotto;
e. i gruppi di consumatori che nell’impiego dell’oggetto d’uso sono esposti a un rischio particolare, soprattutto i bambini e gli anziani.
4 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti di sicurezza degli oggetti d’uso.
5 Può inoltre:
a. prescrivere procedure di valutazione della conformità o di annuncio per gli oggetti d’uso;
b. limitare o vietare l’impiego di determinati oggetti d’uso o sostanze;
c. esigere che l’opinione pubblica venga informata sulle qualità di determinati oggetti d’uso;
d. stabilire i requisiti in materia di igiene degli oggetti d’uso;
3 RS 784.40
4 RS 680