Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 29 pagine

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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale della migrazione UFM

Art. 26 Delega di compiti nel quadro del rilascio di visti

L'articolo 26 è teso a concretizzare l’articolo 98b capoverso 3 LStr. Si tratta di precisare a quali condizioni prestatori di servizi esterni possono effettuare determinati compiti nel quadro del rilascio dei visti. Le condizioni stabilite dal presente articolo si fondano in gran parte sul regolamento (CE) n. 390/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 200923, recante modifica dell’Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria in relazione all’introduzione di elementi biometrici e comprendente norme sull’organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto. Tale regolamento è stato ulteriormente ripreso nel quadro del codice dei visti, in particolare nei suoi articoli 42 e 43

Cpv. 1

Il DFAE e l'UFM devono accertarsi che lo Stato in cui si prevede di incaricare dei prestatori di servizi garantisca un livello adeguato di protezione dei dati. Non è possibile fornire una garanzia assoluta della protezione dei dati. Pertanto è d'uopo determinare oculatamente in quali Stati è possibile incaricare un prestatore di servizi.

Cpv. 2

Il DFAE conclude una convenzione con i prestatori di servizi conformemente all'allegato X del codice dei visti. Tale contratto prevede in particolare che l’ambasciata è l’unico detentore della collezione. Inoltre, i dati raccolti vanno distrutti entro 30 giorni dall’appuntamento presso l’ambasciata. La trasmissione dei dati deve avvenire in maniera assolutamente sicura. La disattenzione di una clausola di confidenzialità da parte della società può provocare la rescissione immediata del contratto nonché una pena convenzionale (multa). In tal caso, i dati della società devono essere distrutti immediatamente. Grazie a tale strumento convenzionale è garantito che le imprese rispettino il quadro legale svizzero della protezione dei dati.

Cpv. 3

Al DFAE competono diverse verifiche concernenti la qualità del lavoro dei prestatori di servizi esterni. In particolare deve verificare che la convenzione sia attuata correttamente ai sensi dell'articolo 43 paragrafo 11 del codice dei visti. Occorre altresì formare il prestatore di servizi esterno affinché disponga delle conoscenze confacenti destinate ai richiedenti. Infine, i dati devono sempre essere comunicati in modo sicuro ai sensi dell'articolo 44 del codice dei visti.

Cpv. 4

23 GU L 131 del 28.5.2009, pagg. 1–10.