Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 29 pagine
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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale della migrazione UFM
Capitolo 3 Registrazione dei dati da parte delle autorità incaricate dei visti
Art. 6 Registrazione dei dati
Questo articolo verte sulla registrazione dei dati da parte delle autorità competenti quali sono definite nell'articolo 8a della legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA31; entrata in vigore sin dall'entrata in funzione del C-VIS e abrogazione nel 2011 con l'entrata in funzione del nuovo sistema nazionale d'informazione visti).
Cpv. 1
Contiene un riferimento alle pertinenti disposizioni del regolamento VIS, le quali precisano quali dati devono assolutamente essere registrati qualora una domanda di visto sia considerata ricevibile ai sensi dell'articolo 19 del codice dei visti32, poi al momento del rilascio, dell'annullamento, della revoca o della proroga di un visto. Questi dati sono interamente ripresi in allegato nella matrice che disciplina gli accessi al sistema centrale d'informazione visti (allegato 2). Questi dati sono trasferiti automaticamente da EVA, sottosistema del SIMIC, al C-VIS.
Cpv. 2
Secondo il capoverso 2, i campi di dati dell'allegato dell'ordinanza SIMIC sono completati affinché siano menzionati tutti i dati registrati in base al regolamento VIS. L'allegato 3 contiene i campi che d'ora in poi devono figurare nell'ordinanza SIMIC in quanto dati sui visti.
Art. 7 Registrazione in caso di rappresentanza di un altro Stato
Le regole relative alla registrazione di dati in caso di rappresentanza di un altro Stato Schengen sono definite a livello europeo. Questo articolo corrisponde interamente all'articolo 8 dell'ordinanza commentata al punto 2.1. Rinviamo pertanto al relativo commento.
Art. 8 Proprietario dei dati
La nozione di proprietà dei dati è già definita nell'articolo 7 dell'ordinanza di cui al punto 2.1. Rinviamo pertanto al relativo commento.
Capitolo 4 Diritti d'accesso in rete
Art. 9 Consultazione in rete del C-VIS
31
RS 142.51
32 Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.09.2009, pag.1.