Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 29 pagine

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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale della migrazione UFM

Art. 16 Autorità cantonali

Le autorità cantonali elencate in questo articolo possono, ai fini dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, presentare una domanda presso il punto d’accesso centrale (Centrale operativa di fedpol), in vista di ottenere determinati dati del C-VIS. In virtù della decisione VIS, anche le autorità cantonali di perseguimento penale sono autorizzate a richiedere e visionare dati del C-VIS. Possono chiedere alle rispettive polizie cantonali che venga inoltrata una domanda presso la Centrale operativa di fedpol.

Le autorità comunali di polizia e di perseguimento penale possono chiedere alla centrale operativa delle rispettive polizie cantonali che venga inoltrata una domanda presso la Centrale operativa di fedpol. I Cantoni disciplinano la procedura.

Art. 17 Procedura per l’ottenimento dei dati

Questo articolo disciplina la procedura ordinaria e quella che interviene nei casi d'urgenza eccezionale. In linea di principio, la domanda rivolta alla Centrale operativa di fedpol da un’autorità autorizzata è presentata mediante un apposito modulo, predisposto dalla Centrale operativa, completato e trasmesso elettronicamente. Il modulo distingue i casi normali e i casi urgenti. A determinate condizioni (p. es. procedure d’indagine urgenti, sequestro urgente di materiale probatorio o arresto) si parla di caso d'urgenza eccezionale. La possibilità di presentare la richiesta oralmente presuppone un’urgenza estrema che non soffre deroga. L’urgenza deve essere dimostrata nella domanda orale. Il modulo di domanda dev’essere trasmesso senza indugio alla Centrale operativa di fedpol non appena presentata la domanda orale. La Centrale operativa verifica se sono adempite tutte le condizioni di cui all'articolo 18 della decisione del Consiglio, compresa l'esistenza di un'urgenza eccezionale. Questa verifica ex post ha luogo entro un termine ragionevole dopo il trattamento della domanda. Fedpol disciplina la procedura concreta in un regolamento sul trattamento.

Art. 18 Condizioni per l’ottenimento dei dati

Questo articolo definisce con precisione a quali condizioni una delle autorità di cui agli articoli 15 e 16 può ottenere i dati.

Art. 19 Scambio di dati con Stati nei cui confronti non è ancora entrato in vigore il regolamento VIS

Occorre assicurare lo scambio d'informazioni ai sensi dell'articolo 6 della decisione VIS tra la Svizzera e le autorità di polizia e di perseguimento penale degli Stati membri dell'UE per i quali il regolamento VIS non è ancora entrato in vigore. Va rilevato che per il Regno Unito e l'Irlanda, ad esempio, il regolamento VIS non è ancora in vigore. Le domande debitamente motivate vanno rivolte per scritto, eventualmente per via elettronica, alle autorità svizzere di cui all'articolo 109a capoverso 3 LStr. Esse trasmettono quindi le domande alla Centrale operativa di fedpol.