Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 29 pagine
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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale della migrazione UFM
Il garante ha parimenti diritto di essere informato sugli elementi menzionati al capoverso 1 dell’articolo 28.
Art. 29 Risarcimento danni
Il regolamento VIS non prevede il risarcimento danni in caso d'errore incorso nel quadro della gestione del sistema nazionale visti. Il regolamento VIS istituisce tuttavia, all'articolo 33, una responsabilità di ciascuno degli Stati nel quadro del funzionamento del C-VIS. Pertanto la Svizzera è responsabile in caso di cattiva gestione del proprio sistema nazionale e delle implicazioni che ciò può avere sul C-VIS. Occorre pertanto prevedere tale responsabilità nella presente ordinanza. Chiunque ha subito danni legati alla gestione del sistema nazionale d'informazione visti ha diritto di reclamare un risarcimento. Tale diritto e la procedura che ne deriva sono retti dalla legge del 14 marzo 195826 sulla responsabilità (LResp). Nel quadro dell’attuazione degli accordi d’associazione a Schengen, la Svizzera ha disciplinato nella LResp la questione dei danni legati alla gestione del Sistema d’informazione Schengen (SIS). I pertinenti articoli prevedono tra l’altro, a prescindere dalla persona che ha causato il danno, una responsabilità causale della Confederazione con possibilità di rivolgersi al Cantone presso cui è impiegata la persona che ha provocato il danno. Trattandosi anche qui di un sistema d’informazione Schengen, appare logico applicare per analogia anche al VIS gli articoli della LResp relativi ai danni derivanti dalla gestione del SIS.
Sezione 3: Sicurezza dei dati, consulenza in materia di protezione dei dati e vigilanza sul trattamento dei dati
Art. 30 Sicurezza dei dati
Il presente articolo corrisponde alla disciplina usuale in materia di sicurezza dei dati applicabile alle banche di dati (cfr. ad es. art. 16 cpv. 2 e 17 cpv. 1 dell’ordinanza SIMIC)27. Le misure organizzative e tecniche circostanziate sono stabilite nel regolamento sul trattamento.
Art. 31 Statistiche
La presente disposizione consente di garantire che la Svizzera possa trasmettere le statistiche necessarie ai vari organi dell’Unione europea e adempiere in tal modo i propri obblighi di comunicazione. Determinate associazioni del settore turistico o terzi interessati possono ottenere statistiche relative al numero di persone che hanno ottenuto visti turistici, oppure relative al numero di visti legati all'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera.
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RS 170.32
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