Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 29 pagine

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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale della migrazione UFM

accessibili agli uffici dello stato civile nel quadro del nuovo sistema nazionale d'informazione visti retto dalla presente ordinanza.

Cpv. 1 lett. i-k

Le lettere i-k illustrano i diritti d'accesso ai dati sui visti quali esistono già tuttora nel contesto dell'ordinanza SIMIC. Tali accessi devono essere garantiti nel contesto della creazione del nuovo sistema nazionale d'informazione visti. Trattasi dell'accesso alla Divisione dell’assistenza giudiziaria internazionale dell’Ufficio federale di giustizia, al Servizio informazioni della Confederazione, nel quadro delle misure di respingimento pronunciate per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera, nonché al Tribunale amministrativo federale, per l’istruzione dei ricorsi conformemente alla LStr.

Cpv. 2

È qui fatto riferimento all'allegato 2 che disciplina in maniera circostanziata i diritti d'accesso ai diversi dati contenuti nel sistema nazionale d'informazione visti.

Art. 11 Consultazione in rete del C-VIS

L’articolo 11 definisce con precisione i servizi aventi diritto d’accesso in rete al C-VIS ai fini della consultazione. Concretizza l’articolo 109c LStr.

Cpv. 1 Lett. a

La lettera a definisce le unità dell'UFM che hanno accesso in rete al C-VIS. La Divisione Ammissione Dimora deve disporre di un accesso al C-VIS nel quadro delle sue mansioni relative alla procedura del visto.

Le sezioni Dublino dell'UFM nonché i collaboratori dei Centri di registrazione e procedura (CRP; art. 11 cpv. 1 lett. a n. 2) hanno accesso ai dati del C-VIS per determinare lo Stato Dublino responsabile dell'esame di una domanda d'asilo. È assolutamente necessario che i collaboratori dei CRP abbiano accesso al C-VIS così da consentire una cernita dei casi Dublino e dei casi non Dublino. Ogni collaboratore potrà così verificare se la persona ha effettivamente ottenuto un visto da un altro Stato Dublino. In caso di risposta affermativa può essere avviata la procedura Dublino.

Lett. b-d

Le lettere b-d riprendono in parte gli accessi previsti dall'articolo 109a capoverso 2 lettere a, c e d LStr, ovvero:

- per i posti di confine delle polizie cantonali e per il Corpo delle guardie di confine, le

rappresentanze svizzere all'estero, la missione svizzera presso l'ONU a Ginevra, il Segretariato di Stato e la Direzione politica del DFAE, nel contesto dell'esame delle domande di visto;