Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 29 pagine

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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale della migrazione UFM

Art. 5 Ufficio VISION

L’articolo 5 verte sull’Ufficio VISION, allestito dall’UFM nel quadro dell’associazione a Schengen e operativo dal 5 dicembre 2008.

Cpv. 1

L’Ufficio VISION assicura lo scambio di dati nel quadro della consultazione degli Stati Schengen in previsione del rilascio dei visti Schengen in applicazione dell'articolo 22 del codice dei visti10. Uno Stato è effettivamente libero di esigere dagli altri Stati Schengen che lo consultino sistematicamente per tutte le domande provenienti da uno Stato terzo definito o per determinate categorie di cittadini. La risposta deve intervenire entro sette giorni. Se lo Stato consultato non trasmette una risposta, si considera che non ha nulla da obiettare al rilascio del visto. Nel contesto della procedura di consultazione, l'Ufficio VISION deve comunicare al C-VIS il deposito della domanda di visto accompagnata dal numero della domanda stessa.

Cpv. 2

Questa procedura è applicabile anche allo scambio d'informazioni concernenti il rilascio dei visti con validità territoriale limitata, alla trasmissione di altri messaggi nel contesto della cooperazione consolare nonché alle domande di trasmissione di documenti legati alla domanda del visto, o di copie elettroniche di tali documenti conformemente all'articolo 16 paragafo 3 del regolamento VIS CE.

Cpv. 3

Attualmente la rete di consultazione Schengen Vision è utilizzata come rete di comunicazione per le consultazioni sui visti. Quanto sarà operativo il C-VIS, sarà utilizzato in parallelo il meccanismo VIS-Mail, quindi in una seconda fase il VIS-Mail sarà l'unica rete di comunicazione per lo scambio di messaggi. Col tempo l'ufficio Vision utilizzerà pertanto il VIS-Mail.

Art. 6 VIS-Mail

Cpv. 1

Il VIS-Mail è un mezzo di comunicazione che consente lo scambio di dati nel quadro del rilascio dei visti, ai fini della consultazione delle autorità centrali e della cooperazione consolare. L’UFM deve rispondere a ogni messaggio trasmessogli tramite questo canale. È peraltro libero di determinare in che modo servirsene per trasmettere domande d’informazioni. È pertanto difficile prevedere la portata degli scambi d’informazione che seguiranno. Occorre adottare le misure tecniche necessarie per consentire la trasmissione di 220 messaggi al giorno. Il trattamento di un tale volume di messaggi rischia di provocare, a

10 Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.09.2009, pag.1.