Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 29 pagine
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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale della migrazione UFM
2. 2. Commenti relativi all'ordinanza sul sistema centrale d'informazione visti: prima fase d'attuazione
Le disposizioni formulate per la prima tappa dell'entrata in funzione del VIS, ovvero senza il nuovo sistema nazionale d'informazione visti, sono commentate al capitolo qui appresso. Gli articoli che concernono esclusivamente il sistema nazionale d'informazione visti non figurano più nella presente ordinanza. Trattasi degli articoli 3, 10 e 21 dell'ordinanza commentata precedentemente.
Alcuni articoli devono inoltre contenere un riferimento al sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo, ovvero al sistema che attualmente contiene i dati sui visti svizzeri. Alcuni punti sono peraltro già disciplinati nel quadro della LSISA e dell’ordinanza SIMIC. È pertanto superfluo riprendere qui la regolamentazione già esistente.
La presente ordinanza entrerà in vigore non appena entrerà in funzione il C-VIS e sarà interamente riveduta, all'entrata in funzione del nuovo sistema nazionale visti, dall'ordinanza presentata al punto 2.1, presumibilmente nel 2011.
Capitolo 1 Oggetto e definizioni
Art. 1 Oggetto
Questo articolo definisce l'oggetto della presente ordinanza. Concerne unicamente il C-VIS.
Art. 2 Definizioni
Questo articolo corrisponde all'articolo 2 commentato al punto 2.1.
Capitolo 2 Trasferimento di dati al C-VIS, Ufficio VISION e VIS-Mail
Art. 3 Trasferimento di dati al C-VIS
Questo articolo definisce le modalità di trasferimento al C-VIS dei dati registrati nel sistema d'informazione comune ai settori degli stranieri e dell'asilo.
Art. 4 Ufficio VISION
Questo articolo verte sull'Ufficio VISION, creato dall'UFM nel quadro dell'associazione a Schengen e operativo dal 5 dicembre 2008.
Rinviamo al commento all'articolo 5, punto 2.1.
Art. 5 VIS-Mail
Questo articolo corrisponde all'articolo 6 dell'ordinanza commentata al punto 2.1.