Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 29 pagine

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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale della migrazione UFM

registreranno i dati nel nuovo sistema nazionale d'informazione visti e quelle autorizzate a consultarli.

2. Commenti alle ordinanze

Il principale oggetto della procedura di consultazione è l'ordinanza definitiva, contenente sia le disposizioni relative al C-VIS che quelle relative al sistema nazionale d'informazione visti. Il nuovo sistema nazionale d'informazione visti è volto a consentire una migliore interoperatività con il C-VIS. L'ordinanza che disciplina anche questo sistema è pertanto commentata per prima.

2.1. Commenti all'ordinanza sul sistema centrale d'informazione visti e sul sistema nazionale d'informazione visti

Capitolo 1: Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto

Questo articolo definisce l’oggetto della presente ordinanza, che abbraccia sia il C-VIS che il sistema nazionale d'informazione visti.

Art. 2 Definizioni

Questo articolo riprende le nozioni ricorrenti nell’ordinanza per agevolarne la lettura. Definisce in particolare l’applicazione N-VIS. Sono definite anche le nozioni di Stato terzo, di Stato Schengen e di Stato Dublino.

Le definizioni relative al C-VIS e al sistema nazionale d'informazione visti possono essere consultate agli articoli 109a capoverso 1 e 109b capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 20059 sugli stranieri (LStr). La nozione di punto d'accesso centrale, dal canto suo, è definita all'articolo 109a capoverso 4 LStr.

Capitolo 2: Responsabilità, architettura del sistema nazionale visti, ufficio VISION e VIS-Mail

Art. 3 Responsabilità del sistema nazionale visti

Questo articolo designa l’Ufficio federale della migrazione (UFM) quale organo responsabile per il nuovo sistema nazionale d'informazione visti, indicando i principali compiti legati a tale responsabilità.

Art. 4 Architettura del sistema nazionale visti e trasferimento di dati

Questo articolo definisce l’architettura del sistema nazionale d'informazione visti e le modalità secondo cui è collegato al C-VIS.

9 RS 142.20, message du Conseil fédéral du 29 mai 2009 sur I ‘approbation et la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et I'Union européenne concernant la reprise du règlement et de la décision relatifs au système d'information sur les visas (VIS) (Développements de I'acquis de Schengen) FF 2009 3769.