Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 29 pagine

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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale della migrazione UFM

Art. 32 Consulenza in materia di protezione dei dati

L’osservanza delle prescrizioni relative alla protezione dei dati è di competenza del consulente per la protezione dei dati del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). Egli è incaricato del coordinamento e offre sostegno, perlopiù ai sensi dell’articolo 23 OLPD, ai consulenti per la protezione dei dati degli uffici coinvolti, ovvero in prima linea dell’UFM e di fedpol. I compiti sono chiaramente definiti e vengono svolti dal consulente per la protezione dei dati degli uffici interessati.

Art. 33 Vigilanza sul trattamento dei dati

Quale autorità suprema di vigilanza, l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) ha il compito di vigilare sul trattamento dei dati personali. Tale mansione incombe anche alle autorità cantonali di protezione dei dati qualora siano competenti in materia.

Le autorità federali e cantonali di protezione dei dati collaborano da vicino con il Garante europeo della protezione dei dati. Ai fini di una collaborazione efficace, l’IFPDT costituisce il punto di contatto nazionale tra le autorità cantonali di protezione dei dati e il Garante europeo della protezione dei dati.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 34 Abrogazione del diritto vigente

L'ordinanza sul sistema centrale d'informazione visti (OVIS) dev'essere abrogata all'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 35 Modifica del diritto vigente

L'ordinanza SIMIC dev'essere modificata in vista della messa in funzione del sistema nazionale d'informazione visti. L'articolo 3 capoverso 1 lettera a, riferito al sistema EVA, è abrogato. Tale abrogazione deve intervenire alla messa in funzione del nuovo sistema nazionale d'informazione visti, verosimilmente a fine 2011.

Vanno soppressi anche i dati sui visti figuranti nell'allegato 1 dell'ordinanza SIMIC, infatti i dati relativi ai visti si troveranno esclusivamente nel nuovo sistema nazionale d'informazione visti.

Art. 36 Entrata in vigore

L'ordinanza entra in vigore a partire dall'entrata in funzione del sistema nazionale d'informazione visti, verosimilmente a fine 2011 o inizio 2012.

Allegato 1

Questo allegato enumera tutti gli accordi d'associazione a Schengen e a Dublino.