Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 29 pagine
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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale della migrazione UFM
Servizio dei fascicoli deve potervi accedere ai fini dell'archiviazione. La Sezione Informatica e statistica deve poter accedere alle cifre necessarie al suo lavoro.
La Divisione Ammissione Mercato del lavoro beneficia altresì di un accesso al sistema nazionale d'informazione visti per l'esame di determinate domande nel settore del diritto degli stranieri.
Cpv. 1 lett. b-g
Gli accessi previsti alle lettere b, c, e, f e g corrispondono agli accessi previsti attualmente in EVA, sotto-sistema del SIMIC. È d'uopo accordare i medesimi diritti alle autorità svizzere per quanto concerne il nuovo sistema nazionale d'informazione visti.
L'articolo 11 lettera d prevede tuttavia un nuovo accesso alle pratiche consolari della Direzione delle risorse del DFAE. Tale accesso è giustificato e persegue un trattamento più efficace dei ricorsi nel contesto del rilascio di visti di competenza del DFAE. È pertanto d'uopo creare nella presente ordinanza una pertinente base legale chiara.
La lettera g è dedicata alle autorità cantonali e comunali incaricate delle questioni relative agli stranieri. Ogni autorità incaricata di rilasciare o prorogare un permesso di soggiorno o di decidere in merito a una procedura di naturalizzazione deve poter accedere al sistema nazionale d'informazione visti per verificare il percorso migratorio della persona interessata.
La lettera g menziona altresì le autorità cantonali di polizia che svolgono mansioni in ambito migratorio, ovvero nel settore della legge sugli stranieri. Tali autorità necessitano di un accesso ai dati sui visti del sistema nazionale d'informazione. In particolare occorre segnalare che le autorità cantonali di polizia possono essere chiamate a identificare una persona sprovvista di documenti atti ad attestare la legalità del suo soggiorno in Svizzera e nello spazio Schengen. Tale accesso si fonda sull'articolo 109c lettera e LStr.
Cpv. 1 lett. h
In seguito all'iniziativa parlamentare depositata dal consigliere nazionale Toni Brunner (05.463; Impedire la conclusione di matrimoni fittizi), in data 12 giugno 2009 il Parlamento ha adottato una modifica del Codice civile16 (CC), della legge federale del 18 giugno 200417 sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata, LUD) e della LSISA.
Da allora le autorità dello stato civile devono verificare la legalità del soggiorno dei futuri coniugi o partner registrati e segnalare le persone che non hanno potuto comprovare la legalità del loro soggiorno in Svizzera. A tal fine e per lottare contro le unioni contratte al solo fine di eludere le disposizioni in materia d'ammissione e di soggiorno degli stranieri (cfr. art. 97a CC e 6 cpv. 2 LUD), gli uffici dello stato civile e le rispettive autorità di vigilanza hanno pertanto accesso ai dati figuranti nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC). Lo stesso vale par determinati dati relativi ai visti. Tali dati devono parimenti essere
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