Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 29 pagine
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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale della migrazione UFM
L'articolo 9 è volto a determinare con precisione i servizi dotati di un accesso in rete al C-VIS ai fini della consultazione. Concretizza l'articolo 109a LStr.
Questo articolo corrisponde esattamente all'articolo 11 dell'ordinanza che entrerà in vigore con l'entrata in funzione del sistema nazionale d'informazione visti. Rinviamo pertanto al relativo commento al punto 2.1.
Capitolo 5 Categorie di dati da utilizzare per consultare il C-VIS Articoli 10-12
Gli articoli 10, 11 e 12 di questo capitolo corrispondono in tutto e per tutto agli articoli 12, 13 e 14 del capitolo 5 dell'ordinanza commentata al punto 2.1.
Capitolo 6 Ottenimento dei dati del C-VIS tramite un punto d'accesso centrale Articoli 13-17
Questo capitolo disciplina l'ottenimento dei dati del C-VIS tramite la Centrale operativa di fedpol per le autorità federali e cantonali nel quadro della prevenzione e della lotta ai reati di terrorismo e ad altri reati penali gravi. Il suo contenuto corrisponde a quello del capitolo 5 dell'ordinanza commentata al punto 2.1.
Capitolo 7 Trattamento dei dati, sicurezza dei dati e vigilanza
Sezione 1 Trattamento dei dati
Art. 18 Principio del trattamento
Solo le autorità svizzere sono abilitate a modificare i dati che hanno registrato e che sono stati trasmessi al C-VIS. Questo articolo corrisponde all'articolo 20 dell'ordinanza commentata al punto 2.1.
Art. 19 Cancellazione dei dati
Questo articolo corrisponde esattamente all'articolo 22 dell'ordinanza commentata al punto 2.1.
Art. 20 Qualità dei dati
Secondo questo articolo, l'UFM dev'essere informato senza indugio di elementi che indichino l'inesattezza dei dati del C-VIS registrati dalle autorità svizzere. Non appena viene a conoscenza di dati inesatti o trattati in maniera non conforme al diritto, l'UFM adotta le misure necessarie. Contrariamente all'articolo 23 dell'ordinanza commentata al punto 2.1, questo articolo non contiene un riferimento al sistema nazionale d'informazione visti.
Art. 21 Conservazione dei dati del C-VIS