Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 29 pagine
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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale della migrazione UFM
In caso di collaborazione tra Stati Schengen e di condivisione del medesimo prestatore di servizi, le mansioni di cui al capoverso 3 sono espletate di concerto.
Cpv. 5
In caso di omissione da parte dei prestatori di servizi per quanto riguarda il trattamento dei dati personali dei richiedenti il visto, la responsabilità ricade sulla Svizzera, a prescindere dalla responsabilità dei prestatori di servizi.
Cpv. 6
Il prestatore di servizi è autorizzato a prelevare, oltre all’emolumento abituale, un importo teso a coprire il lavoro svolto per il conto della rappresentanza. Le spese di servizio devono essere proporzionate alle spese sostenute dal prestatore di servizi per la realizzazione di uno o più compiti previsti all’articolo 98b LStr. Gli importi vanno inoltre precisati nella convenzione tra il prestatore e l’ambasciata.
Cpv. 7
Per prima entra in linea di conto la possibilità di affidare determinati compiti a consoli onorari (art. 42 del codice dei visti). Alcuni compiti possono essere affidati a prestatori esterni unicamente se non è possibile incaricarne un console onorario. Le altre possibilità di cooperazione previste dal codice dei visti vanno parimenti prese in considerazione.
Entrata in vigore dell'articolo 26
L'articolo 26 della presente ordinanza si fonda sull'articolo 98b LStr relativo alla delega di incarichi nel quadro della procedura dei visti. Sebbene tale delega di competenze, in particolare per quanto concerne la registrazione di dati biometrici, sia legata alla messa in funzione del C-VIS, che esige una rilevazione biometrica al deposito di ogni domanda di visto, è auspicabile che quest'articolo entri in vigore quanto prima. Il DFAE auspica affidare rapidamente determinati incarichi a prestatori di servizi esterni, conformemente al codice dei visti entrato in vigore il 5 aprile 2010. Attualmente la messa in funzione del C-VIS è prevista per dicembre 2010. L'articolo 98b LStr e l'articolo 26 della presente ordinanza dovrebbero poter entrare in vigore a tale data anche qualora lo scadenziario generale dovesse subire ritardi. In tal caso il contenuto dell'articolo 26 sarebbe ripreso tale e quale nell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)24, verosimilmente alla sezione 8.
Sezione 2: Diritti delle persone interessate
Art. 27 Diritto d’accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati
L'articolo 27 riprende il contenuto dell’articolo 6 LSISA e dell’articolo 19 dell’ordinanza SIMIC, su cui si basano tuttora i diritti delle persone interessate nel settore dei visti, in
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