Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 29 pagine
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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale della migrazione UFM
Allegato 2
Questo allegato enumera tutti i dati contenuti nel sistema nazionale d'informazione visti, nonché i diritti d'accesso di ciascun gruppo d'utenti, conformemente agli articoli 109b e 109c LStr, nonché all'articolo 11 della presente ordinanza. Consente altresì di determinare se i dati possono essere unicamente consultati (A) o se possono essere anche trattati (B). Come detto, per accedere ai dati le autorità devono dimostrare il carattere indispensabile di tali dati per l'espletamento del loro mandato legale.
I dati del C-VIS che su domanda presso la Centrale operativa di fedpol sono comunicati alle autorità di sicurezza e di perseguimento penale sono elencati nella decisione VIS. I dati del C-VIS che possono essere trasmessi alle autorità di sicurezza qualora siano adempite le condizioni di cui nella decisione VIS, non corrispondono ai dati consultati attualmente in caso di esito positivo della ricerca in EVA. La portata dell'accesso delle polizie cantonali (controllo di confine) - le quali beneficiano già di un accesso diretto al C-VIS - ai dati del sistema nazionale d'informazione visti è leggermente più estesa dell'attuale accesso a EVA. Anche l'acceso di fedpol II (polizia giudiziaria federale) e III (ufficio centrale nazionale INTERPOL) ai dati del sistema nazionale d'informazione visti è allargato. I dati ai quali è esteso l'accesso non sono dati sensibili. Trattasi di un cambiamento positivo che agevola alle autorità l'espletamento del loro mandato legale.
Allegato 3
L'allegato 3 enumera tutti i dati contenuti nel C-VIS, in maniera analoga all'allegato 2. Contiene i diritti d'accesso al C-VIS delle autorità svizzere, conformemente agli articoli 109a LStr e 12 della presente ordinanza. I dati del C-VIS possono essere esclusivamente consultati. È impossibile modificare i dati direttamente nel C-VIS. Qualsiasi modifica dev'essere effettuata nel sistema nazionale d'informazione visti ed essere poi riprodotta nel C-VIS (art. 4 OVIS).
Allegato 4
Le due decisioni quadro 2002/584/GAI28 e 2002/475/GAI29 di cui all'articolo 2 della decisione VIS servono a definire le nozioni di «reati di terrorismo» e di «reati penali gravi». Queste decisioni quadro non sono applicabili alla Svizzera, tuttavia i reati ivi illustrati sono considerati tali nella misura in cui corrispondono o sono equivalenti a quelli previsti dal diritto nazionale. L'allegato 4 contiene, sul modello dell'allegato 1 della legge federale del 12 giugno 200930 sullo scambio di informazioni tra le autorità di perseguimento penale della Confederazione e quelle degli altri Stati Schengen (Legge sullo scambio di informazioni con
28 Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, GU L 190 del 18.07.2002, pag. 1.
29 Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo, GU L 164 del 22.06.2002, pag. 3-7.
30 RS 362.2