Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 29 pagine

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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale della migrazione UFM

- per il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia competenti, in

particolare per l'espletamento delle loro mansioni di controllo alle frontiere esterne Schengen o sul territorio svizzero.

Lett. f

Le autorità cantonali competenti in materia di stranieri necessitano di un accesso al C-VIS per svolgere i loro compiti in materia di visti . I Cantoni sono liberi di delegare le mansioni migratorie ai Comuni o alle Città, compreso il settore dei visti. Considerate le competenze conferite dal Cantone di Berna ai Comuni di Berna, Bienne e Thun, tali Comuni devono poter accedere al C-VIS. Questa delega di competenze è prevista formalmente dalla legge cantonale bernese che introduce la legge federale sull'asilo e la legge federale sugli stranieri (LiLFAE). Sin dall'entrata in funzione del C-VIS, tutte le autorità che emanano visti o che saranno chiamate a prorogare dei visti saranno tenute a consultare il nuovo sistema europeo conformemente al regolamento VIS.

Cpv. 2

La Centrale operativa di fedpol funge da punto d'accesso centrale con accesso diretto ai dati del C-VIS (art. 109a cpv. 4 LStr). Risponde alle domande rivoltele dalle autorità enumerate agli articoli 15 e 16.

Cpv. 3

Gli accessi sono definiti esaurientemente all'allegato 3 della presente ordinanza. Detto allegato menziona l'insieme dei dati relativi ai visti, nonché i diritti di consultazione e di trattamento di tali dati (cfr. commento all'allegato 3).

Capitolo 5 Categorie di dati da utilizzare per consultare il C-VIS

Art. 12 Consultazione alle frontiere esterne Schengen o sul territorio svizzero

L'articolo 12 riprende le categorie di dati che possono essere utilizzate per consultare il C-VIS alle frontiere esterne Schengen o sul territorio svizzero. Le autorità sono definite all’articolo 11. I dati che possono essere utilizzati sono definiti nel regolamento VIS. Per motivi di chiarezza e trasparenza è inserito un rimando alle pertinenti disposizioni, con menzione dei dati che possono essere utilizzati per un controllo.

I dati che possono essere consultati in caso di risultato positivo della consultazione del VIS centrale sono retti dal regolamento VIS. Per motivi pratici, l’ordinanza si limita a rinviare alle pertinenti disposizioni del regolamento VIS. La matrice allegata, concernente gli accessi al C-VIS, indica i dati che possono essere consultati dalle autorità.

Art. 13 Consultazione al fine di determinare lo Stato Dublino competente