Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 29 pagine

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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale della migrazione UFM

Art. 27 Sicurezza dei dati

Il presente articolo definisce le regole applicabili in materia di sicurezza dei dati. Corrisponde all'articolo 30 dell'ordinanza commentata al punto 2.1.

Art. 28 Statistiche

Questa disposizione consente di garantire che la Svizzera trasmetta le statistiche necessarie ai diversi organi dell'Unione europea (UE) in ossequio al proprio obbligo di comunicazione. Contiene un riferimento ai dati sui visti del sistema d'informazione comune dei settori degli stranieri e dell'asilo (SIMIC), come pure al C-VIS.

Art. 29 Consulenza in materia di protezione dei dati

Questo articolo corrisponde all'articolo 32 dell'ordinanza commentata al punto 2.1.

Art. 30 Vigilanza sul trattamento dei dati

Questo articolo corrisponde all'articolo 33 dell'ordinanza commentata al punto 2.1.

Capitolo 8 Disposizioni finali

Art. 31 Modifica del diritto vigente

Occorre adeguare l'ordinanza del 22 ottobre 200833 concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV). Occorre unicamente prevedere un riferimento a un nuovo atto europeo ripreso dalla Svizzera quale sviluppo dell'acquis di Schengen. Trattasi del regolamento (CE)

n. 81/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda l'uso del sistema di informazione visti (VIS) a norma del codice frontiere Schengen34. Il riferimento contenuto nell'attuale nota a piè di pagina relativa all'articolo 20 OEV concerne unicamente il codice frontiere Schengen. Occorre ora prevedere un riferimento a tale nuovo atto in quanto lo stesso esige dagli Stati Schengen un controllo sistematico del visto nel C-VIS al momento della verifica alle frontiere esterne Schengen. La nota a piè di pagina relativa all'articolo 20 OEV dev'essere adeguata conseguentemente sin dall'entrata in funzione del C-VIS.

Art. 32 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore sin dall'allacciamento della Svizzera al C-VIS. Al momento l'entrata in funzione del C-VIS è prevista per il 1° dicembre 2010. Interverrà a tappe e in maniera geograficamente scaglionata. La prima regione interessata è l'Africa del Nord.

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RS 142.204

34 GU L 35 del 04.02.2009, pag. 56