Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 29 pagine

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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale della migrazione UFM

Art. 22 Cancellazione dei dati

Cpv. 1

Se una persona ottiene la cittadinanza svizzera è d'uopo cancellare i suoi dati sui visti contenuti nel sistema nazionale d'informazione visti e nel C-VIS. Se i dati sono stati registrati da un altro Stato, l'UFM lo informa senza indugio affinché proceda alla cancellazione richiesta. È importante rilevare che una volta cancellati i dati di una persona è indispensabile cancellare anche le connessioni esistenti in virtù dell'articolo 8 paragrafi 3 e 4 del regolamento VIS. La cancellazione deve intervenire senza indugio. Per «senza indugio» s’intende entro il lasso di tempo più breve possibile.

Cpv. 2

Per consentire la cancellazione di cui al capoverso 1, le autorità competenti in materia di cittadinanza devono informare la Sezione Basi visti dell'UFM di tutte le naturalizzazioni.

Cpv. 3

Come detto, solo gli Stati o le autorità che hanno concesso o rifiutato il visto possono modificare i dati del sistema nazionale d'informazione visti e nel C-VIS. In caso di ricorso contro il rifiuto del visto risoltosi a favore del ricorrente, i dati del ricorrente possono essere cancellati unicamente dall’autorità che ha rifiutato il visto (prima istanza). È possibile modificare i dati solo previa decisione definitiva dell'istanza di ricorso.

Art. 23 Qualità dei dati

Questo articolo disciplina la procedura che devono adottare le autorità qualora fosse manifesto che i dati sono inesatti o che non sono stati trattati conformemente al diritto nel sistema nazionale d'informazione visti. Tale disciplina risulta in particolare dagli articoli 5 e 25 LPD. L'UFM adotta le misure necessarie non appena ha preso atto di dati erronei o trattati in maniera non conforme al diritto.

Art. 24 Conservazione dei dati del C-VIS

Cpv. 1

In linea di principio nessun dato estratto dal C-VIS può essere conservato nel sistema nazionale d'informazione visti.

Cpv. 2