Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 29 pagine

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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale della migrazione UFM

lungo termine, un ulteriore fabbisogno di personale. Tuttavia il personale disponibile è per ora in grado di assumere gli incarichi legati all'ufficio VISION.

Cpv. 2

In virtù della decisione della Commissione 377/2009/CE11 del 5 maggio 2009 che adotta i provvedimenti attuativi relativi al meccanismo di consultazione e alle altre procedure di cui all’articolo 16 del regolamento VIS, il VIS-Mail consente di trasmettere messaggi nel contesto della cooperazione consolare e di trasmettere documenti giustificativi (art. 16 par. 3 regolamento VIS). Trattasi di chiedere e fornire maggiori informazioni su un richiedente il visto. Può trattarsi ad esempio di trasmettere informazioni su attività di passatore o sui documenti di viaggio. Anche lo scambio d'informazioni nel quadro della cooperazione consolare locale ai sensi dell'articolo 48 del codice dei visti può avvenite tramite il VIS-Mail.

Può parimenti trattarsi di segnalare i dati inesatti introdotti nel C-VIS (cfr art. 24 par. 2 regolamento VIS). Infine sarà altresì possibile segnalare agli altri Stati Schengen l'acquisto della cittadinanza svizzera da parte di un richiedente (cfr. art. 25 par. 2 regolamento VIS). In tal caso l'UFM è tenuto a informare lo Stato che ha registrato i dati sul visto, ai fini della cancellazione di tali dati. Col tempo il VIS-Mail sarà inoltre l'unico mezzo di comunicazione nel contesto della procedura di consultazione ai sensi dell'articolo 22 del codice dei visti.

La Sezione Basi visti dell'UFM collabora con l'ufficio VISION per le comunicazioni necessarie in base al regolamento VIS e al codice dei visti.

Capitolo 3: Registrazione dei dati da parte delle autorità incaricate dei visti

Art. 7 Registrazione dei dati

Questo articolo verte sulla registrazione dei dati da parte delle autorità competenti definite all’articolo 109b della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr), che sostituisce l’articolo 8a LSISA al momento dell’entrata in funzione del nuovo sistema nazionale visti (entrata in vigore: 2011)12.

Cpv. 1

È fatto riferimento alle pertinenti disposizioni del regolamento VIS che definiscono i dati da registrare imperativamente qualora una domanda di visto sia considerata ammissibile ai sensi dell'articolo 19 del codice dei visti13, poi al momento del rilascio, dell'annullamento, della revoca o della proroga del visto. Questi dati sono elencati esaurientemente in allegato, nella matrice d’accesso al sistema nazionale d'informazione visti (allegato 2).

Questi dati sono trasferiti automaticamente dal sistema nazionale d'informazione visti al C-VIS.

11 GU L 117 del 12 maggio 2009, pag. 3 12 Messaggio concernente l’approvazione e la trasposizione degli scambi di note tra la Svizzera e l’Unione europea in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d’informazione visti (VIS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen); FF 2009 3629 13 Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.09.2009, pag.1.