Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 29 pagine

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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale della migrazione UFM

Questo articolo è simile all’articolo 12. Precisa le categorie di dati che possono essere utilizzate per consultare il C-VIS al fine di determinare lo Stato Dublino competente per trattare una domanda d’asilo in base al regolamento Dublino

Il principale strumento di ricerca è dato dalle impronte digitali del richiedente l’asilo. Le impronte rilevate presso i centri di registrazione e procedura devono poter essere confrontate con i dati del C-VIS.

Cpv. 4

Il capoverso 4 dell'articolo 13 limita la consultazione dei dati. In caso di deposito di una domanda d'asilo e in caso di esito positivo della ricerca volta a determinare lo Stato Dublino competente, la consultazione dei dati di domande collegate ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 4 del regolamento VIS (gruppo familiare o di viaggiatori) è possibile solo se si tratta di membri di una famiglia. Tale disciplina è prevista al punto 3 dell'allegato della decisione della Commissione che adotta le misure necessarie alla realizzazione tecnica per quanto riguarda l'inserimento dei dati e il collegamento delle domande, l'accesso ai dati, la modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati, la registrazione delle operazioni di trattamento dei dati e il relativo accesso nell'ambito del sistema d'informazione visti18.

Art. 14 Consultazione al fine di esaminare una domanda d’asilo

Questo articolo è simile all’articolo 13. Precisa le categorie di dati che possono essere utilizzate per consultare il C-VIS al fine di trattare una domanda d’asilo se la Svizzera è lo Stato competente per trattare la domanda in base al regolamento Dublino. Le impronte digitali del richiedente l'asilo sono parimenti lo strumento principale che consente la ricerca nel C-VIS.

Capitolo 6 Ottenimento dei dati del C-VIS tramite il punto d'accesso centrale

Art. 15 Autorità federali

Per motivi di protezione dei dati e di trasparenza, questo articolo indica le autorità, a livello federale, autorizzate ai sensi della decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 200819 (in seguito decisione VIS; art. 3 par. 2) a inoltrare una richiesta di dati del C-VIS presso il punto d’accesso centrale. L’autorizzazione risulta dal mandato che tali autorità svolgono per legge nel quadro dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi ai sensi dell'allegato 4 dell'ordinanza.

18 Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009, che adotta le misure necessarie alla realizzazione tecnica per quanto riguarda l’inserimento dei dati e il collegamento delle domande, l’accesso ai dati, la modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati, la registrazione delle operazioni di trattamento dei dati e il relativo accesso nell’ambito del sistema d’informazione visti, GU L 315 del 2.12.2009, pag. 30. 19 GU L 218 del 13 agosto 2008, pag. 129.