Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 29 pagine
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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale della migrazione UFM
altri reati gravi. Le procedure di consultazione in siffatte circostanze sono fissate dalla decisione 2008/663/GAI del Consiglio5.
Le basi legali necessarie all’entrata in funzione del VIS sono state approvate dal Consiglio federale il 29 maggio 20096. Il Parlamento ha adottato il progetto in votazione finale l'11 dicembre 2009. Il progetto legislativo è suddiviso in due parti. La prima concerne le disposizioni da applicare a decorrere dall’entrata in funzione del VIS centrale (C-VIS). Si tratta delle basi legali necessarie affinché le autorità svizzere abbiano accesso al C-VIS e affinché i dati registrati dalle autorità svizzere nel sistema automatizzato di rilascio e controllo dei visti (EVA) possano essere trasferiti nel C-VIS. Attualmente l’entrata in funzione del C-VIS è prevista per il quarto trimestre 2010. In un secondo tempo è prevista l’emanazione delle disposizioni legali da applicare al momento dell’entrata in funzione del nuovo sistema nazionale d'informazione visti, presumibilmente nel 2011. Il nuovo sistema nazionale d'informazione visti sarà totalmente indipendente dal sistema d'informazione comune al settore degli stranieri e dell'asilo (Sistema d’informazione centrale sulla migrazione; SIMIC), contrariamente a EVA che costituisce un sotto-sistema del SIMIC.
Occorre concretizzare in due nuove ordinanze le basi legali necessarie alle due fasi d’attuazione del VIS.
1.1 Ordinanza sul sistema centrale d'informazione visti
Quest'ordinanza entrerà verosimilmente in vigore nel dicembre 2010. Predispone la disciplina legata all'entrata in funzione del solo C-VIS. Occorre definire le autorità autorizzate ad accedere ai dati del C-VIS.
Nella prima tappa della messa in funzione del C-VIS, il nuovo sistema nazionale d'informazione visti non sarà ancora disponibile. Durante tale fase, nessuna disposizione dell'ordinanza dovrà menzionare il sistema nazionale visti, previsto per una tappa ulteriore (2011). Restano pertanto applicabili le regole relative a EVA e SIMIC (legge federale del 20 giugno 20037 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo, LSISA, e ordinanza del 12 aprile 20068 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, Ordinanza SIMIC).
1.2 Ordinanza sul sistema centrale d'informazione visti e sul sistema nazionale d'informazione visti
Quest'ordinanza costituisce una revisione totale dell'ordinanza di cui al punto 1.1. Occorre completare l'ordinanza esistente aggiungendo la disciplina relativa al nuovo sistema nazionale d'informazione visti. Occorre altresì definire con precisione le autorità che
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Decisione 2008/633/GAI del Consiglio del 23 giugno 2008 relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione,
dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, GU L 218 del 13/08/2008, pag. 129
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Messaggio concernente l’approvazione e la trasposizione degli scambi di note tra la Svizzera e l’Unione europea in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d’informazione visti (VIS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen), FF 2009 3629.
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RS 142.51
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