Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 29 pagine
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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale della migrazione UFM
particolare il diritto d’accesso ai dati, il diritto di essere informati sulla raccolta dei dati personali e il diritto alla rettifica e alla cancellazione dei dati.
Cpv. 1
Chiunque si avvalga del proprio diritto d'accesso, di rettifica o di cancellazione di dati del sistema nazionale d'informazione visti o del C-VIS deve comprovare la propria identità e presentare una domanda scritta all'UFM.
Cpv. 2
Il capoverso 2 della presente disposizione riprende il principio secondo cui solo le autorità che hanno registrato dei dati nel sistema nazionale visti e li hanno trasmessi al C-VIS possono comunicarli nel contesto dell'esercizio del diritto d'accesso.
Cpv. 3
Le domande di diritto d’accesso previste al capoverso 3 sono registrate secondo le disposizioni del regolamento sul trattamento, stabilito dall’UFM in conformità all’articolo 11 dell’ordinanza del 14 giugno 199325 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD).
Cpv. 4
Se le autorità svizzere non possono rettificare o cancellare dei dati in quanto registrati da un altro Stato, l'UFM deve contattare tale Stato entro 14 giorni.
Cpv. 5
Le domande vanno trattate senza indugio. L’espressione «senza indugio» indica un lasso di tempo per quanto possibile breve a decorrere dal deposito della domanda. Occorre emanare una decisione motivata unicamente in caso di rifiuto dell'accesso ai dati, della rettifica o della cancellazione degli stessi.
Art. 28 Obbligo d’informare
Cpv. 1
Al momento del rilevamento dei dati biometrici e personali del richiedente, questi è informato per scritto in particolare dell’identità del detentore della collezione, ovvero l’UFM, e delle finalità del trattamento dei dati nel sistema nazionale d'informazione visti (nel sistema automatizzato di rilascio e controllo dei visti, EVA, del SIMIC in un primo tempo, cfr. art. 25 dell'ordinanza commentata al punto 2.2) e nel C-VIS. L'interessato deve altresì essere al corrente delle categorie di destinatari dei dati del C-VIS.
Cpv. 2
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