Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 29 pagine

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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale della migrazione UFM

particolare il diritto d’accesso ai dati, il diritto di essere informati sulla raccolta dei dati personali e il diritto alla rettifica e alla cancellazione dei dati.

Cpv. 1

Chiunque si avvalga del proprio diritto d'accesso, di rettifica o di cancellazione di dati del sistema nazionale d'informazione visti o del C-VIS deve comprovare la propria identità e presentare una domanda scritta all'UFM.

Cpv. 2

Il capoverso 2 della presente disposizione riprende il principio secondo cui solo le autorità che hanno registrato dei dati nel sistema nazionale visti e li hanno trasmessi al C-VIS possono comunicarli nel contesto dell'esercizio del diritto d'accesso.

Cpv. 3

Le domande di diritto d’accesso previste al capoverso 3 sono registrate secondo le disposizioni del regolamento sul trattamento, stabilito dall’UFM in conformità all’articolo 11 dell’ordinanza del 14 giugno 199325 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD).

Cpv. 4

Se le autorità svizzere non possono rettificare o cancellare dei dati in quanto registrati da un altro Stato, l'UFM deve contattare tale Stato entro 14 giorni.

Cpv. 5

Le domande vanno trattate senza indugio. L’espressione «senza indugio» indica un lasso di tempo per quanto possibile breve a decorrere dal deposito della domanda. Occorre emanare una decisione motivata unicamente in caso di rifiuto dell'accesso ai dati, della rettifica o della cancellazione degli stessi.

Art. 28 Obbligo d’informare

Cpv. 1

Al momento del rilevamento dei dati biometrici e personali del richiedente, questi è informato per scritto in particolare dell’identità del detentore della collezione, ovvero l’UFM, e delle finalità del trattamento dei dati nel sistema nazionale d'informazione visti (nel sistema automatizzato di rilascio e controllo dei visti, EVA, del SIMIC in un primo tempo, cfr. art. 25 dell'ordinanza commentata al punto 2.2) e nel C-VIS. L'interessato deve altresì essere al corrente delle categorie di destinatari dei dati del C-VIS.

Cpv. 2

25

RS 235.11