Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 29 pagine

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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale della migrazione UFM

Il capoverso 2 dell’articolo 24 prevede una deroga al divieto di conservare i dati del C-VIS nel sistema nazionale d'informazione visti. I dati tratti dal C-VIS possono essere conservati nelle collezioni di dati nazionali solo se necessario in un caso individuale, per quanto conforme all’oggetto del C-VIS (cfr. art. 30 del regolamento VIS) e alle pertinenti disposizioni legali, segnatamente in materia di protezione dei dati, e per una durata che non superi quella necessaria nel caso in esame. L'articolo 4 capoverso 2 LPD prevede che il trattamento dei dati deve essere conforme ai principi della buona fede e della proporzionalità.

Cpv. 3

Secondo questo capoverso le autorità di cui agli articoli 15 e 16 della presente ordinanza sono tenute a distruggere i dati che hanno ottenuto dalla Centrale operativa di fedpol, a meno che siano necessari nel caso specifico conformemente ai fini della decisione VIS, ovvero se il caso è in fase di trattamento (cfr. art. 13 della decisione VIS).

Cpv. 4

L’utilizzo dei dati del C-VIS non conforme ai capoversi 1-3 viene qui definito quale utilizzo fraudolento dei dati ai sensi dell’articolo 120d LStr.

Art. 25 Comunicazione di dati a Stati terzi o a organizzazioni internazionali

Cpv. 1

In linea di principio, nessun dato trattato nel sistema nazionale d'informazione visti o nel C-VIS può essere comunicato a uno Stato terzo o a un'organizzazione internazionale. Per «comunicazione» ai sensi dell'articolo 31 paragrafi 1 e 2 del regolamento VIS s'intende altresì la messa a disposizione di dati in casi individuali.

Cpv. 2

L’UFM può trasmettere le informazioni richieste a Stati terzi o a organizzazioni internazionali in un caso individuale. Le condizioni per la comunicazione dei dati del C-VIS sono rette dall'articolo 31 del regolamento VIS. Possono essere trasmessi solo determinati dati elencati al capoverso 2 dell'articolo 25 della presente ordinanza.

Le organizzazioni internazionali sono chiaramente definite dal regolamento VIS (allegato al regolamento). Trattasi dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (ACNUR), dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e della Croce Rossa.

Cpv. 3

Per quanto concerne la comunicazione o la messa a disposizione di dati del sistema nazionale visti, l’UFM non è tenuto a rispondere alle domande che gli pervengono e non comunica informazioni di propria iniziativa. È d'uopo rinviare all'articolo 105 LStr che prevede la comunicazione di dati a Stati terzi e a organizzazioni internazionali. L'articolo 15 LSISA s'applica attualmente alla comunicazione di dati del SIMIC a terzi e si riferisce altresì all'articolo 105 LStr.