Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 29 pagine
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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale della migrazione UFM
Cpv. 2
Il capoverso 2 prevede la registrazione di dati speciali utili alla sola Svizzera. Questi dati sono registrati in particolare qualora la Svizzera rilasci un visto Schengen di tipo D, ossia un visto nazionale ai sensi dell'articolo 18 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen14. Gli stessi dati sono altresì registrati dai Cantoni qualora sia rilasciato un visto Schengen per soggiorno breve (inferiore a tre mesi) e il soggiorno soggiaccia a permesso a motivo dell'esercizio di un'attività lucrativa.
La parte corrispondente dei campi di dati dell'attuale allegato dell'ordinanza SIMIC è ripresa nella categoria VII dell'allegato 2. Questi dati supplementari non sono trasferiti al C-VIS.
Art. 8 Registrazione in caso di rappresentanza di un altro Stato
Cpv. 1
Il 30 novembre 2009 la Commissione europea ha approvato la decisione che adotta le misure necessarie alla realizzazione tecnica per quanto riguarda l'inserimento dei dati e il collegamento delle domande, l'accesso ai dati, la modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati, la registrazione delle operazioni di trattamento dei dati e il relativo accesso nell'ambito del sistema d'informazione visti15. Taluni principi di questa decisione sono ripresi nella presente ordinanza. L'articolo 8 prevede, conformemente al punto 2 dell'allegato della decisione summenzionata, che al momento di registrare i dati relativi a una domanda in rappresentanza di un altro Stato Schengen, occorre indicare nei sistemi d'informazione nazionale e centrale l'identità dello Stato Schengen rappresentato.
Cpv. 2
La medesima indicazione va fornita in caso di rilascio del visto, d'interruzione della domanda, di rifiuto, revoca, annullamento o proroga del visto.
Art. 9 Proprietario dei dati
Cpv. 1
La decisione della Commissione del 30 novembre 2009 definisce, al punto 2 del suo allegato, la nozione di proprietà dei dati. Lo Stato responsabile per la registrazione dei dati al momento del deposito di una domanda di visto diventa il proprietario di tali dati.
14 Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, GU L del 22.09.2000, pag. 19. Modificata dal Regolamento (UE) n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata, GU L 85 del 31.03.2010, pag. 1. 15 Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009, che adotta le misure necessarie alla realizzazione tecnica per quanto riguarda l’inserimento dei dati e il collegamento delle domande, l’accesso ai dati, la modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati, la registrazione delle operazioni di trattamento dei dati e il relativo accesso nell’ambito del sistema d’informazione visti, GU L 315 del 2.12.2009, pag. 30.