Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/24: Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterragi esterni, OAEs) · 28 pagine

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Articolo 10 Autorizzazione doganale

Ai voli transfrontalieri con atterraggi esterni si applica l’articolo 142 dell’ordinanza sulle dogane, il quale sancisce che atterraggi e decolli nel traffico transfrontaliero possono aver luogo soltanto su aerodromi doganali. Sempre secondo quest’articolo, l’Amministrazione delle dogane può tuttavia autorizzare atterraggi e decolli anche altrove. In questo contesto è importante considerare come voli transfrontalieri i voli da e verso enclavi doganali. In Svizzera, le uniche enclavi doganali sono le regioni di Samnaun e Sampuoir. Se nell’ambito di un volo transfrontaliero un aeromobile si trova costretto, per motivi di imminente pericolo o cause di forza maggiore, a effettuare un atterraggio al di fuori di un aerodromo, il suo comandante deve informare l’ufficio doganale più vicino e seguire le sue istruzioni.

Articolo 11 Autorizzazioni eccezionali

L’articolo 11 disciplina i casi eccezionali che non sono regolamentati dall’ordinanza o che sono vietati dalle sue disposizioni. In effetti, affinché sia garantita la necessaria flessibilità in materia di atterraggi esterni, devono essere previste certe autorizzazioni eccezionali.

Capoverso 1:

La possibilità di concedere deroghe di cui al capoverso 1 riguarda manifestazioni come ad esempio il WEF di Davos. Per le eccezioni dell’articolo 18 sono fatte salve le norme edilizie e di pianificazione. La possibilità di deroghe riguarda in questo ambito solamente le regolamentazioni degli articoli 18 e 31 OAEs.

Capoverso 2:

Questo capoverso garantisce la possibilità di trovare soluzioni flessibili in singoli casi motivati, che sarebbero altrimenti impossibili a causa delle restrizioni degli articoli 9, 29, 31, 34 e

36. Tuttavia questi singoli casi sono trattati in maniera molto restrittiva e possono essere autorizzati solo conformemente alla direttiva di cui al capoverso 3.

Capoverso 3:

Per il rilascio di autorizzazioni eccezionali secondo i capoversi 1 e 2, è necessario definire dei principi sotto forma di direttiva, da elaborare d’intesa con l’UFAM e l’ARE. Questi principi servono da base per la valutazione delle domande relative a dette autorizzazioni. L’UFAM e l’ARE non vengono consultati ogni volta per il rilascio di un’autorizzazione eccezionale,

tuttavia le decisioni sono inviate perlomeno all’UFAM per conoscenza.

Capoverso 4:

Le deroghe nell’ambito dei trasporti di persone a scopo turistico o sportivo sono disciplinate unicamente nell’articolo 29 capoverso 2 e nell’articolo 30.

Capoverso 5:

Il capoverso 5 rende possibili manifestazioni aeronautiche in un contesto molto ristretto a più di 1100 metri di altitudine e al di fuori di aerodromi e di aree d’atterraggio di montagna. Per un anniversario importante del volo in montagna si intende ad esempio il primo atterraggio su un ghiacciaio o il primo volo postale ad Arosa. In questo ambito si deve tenere conto anche degli articoli 85-89 ONA. Nel rilasciare l’autorizzazione, in virtù dell’articolo 89 capoverso 2 ONA devono essere fissate le condizioni e le direttive richieste per motivi di rumore. Inoltre si deve tenere conto delle disposizioni dell’OAEs.