Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/24: Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterragi esterni, OAEs) · 28 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo
Capitolo 3: Responsabilità per gli atterraggi esterni
Articolo 17
In virtù dell’ordinanza su i diritti e i doveri del comandante d’aeromobile (RS 748.225.1), la responsabilità dell’utilizzazione dell’area d’atterraggio esterna spetta esclusivamente al comandante dell’aeromobile.
Capitolo 4: Pianificazione del territorio e protezione dell’ambiente
Sezione 1: Pianificazione del territorio e autorizzazione edilizia
Le disposizioni del capitolo 4 sono completamente nuove. L’attuale OSIA non contiene disposizioni in materia di pianificazione territoriale, mentre quelle relative alla protezione ambientale sono incomplete e non soddisfano più le attuali esigenze. Nonostante manchino norme di pianificazione territoriale nell’ambito della regolamentazione degli atterraggi esterni, la prassi sviluppatasi finora è disomogenea e dispersiva. Sono state realizzate infrastrutture minori su aree d’atterraggio esterne (ad esempio piattaforme d’atterraggio presso rifugi di montagna) per le quali alcuni Cantoni, pur non avendo la necessaria competenza giuridica, hanno rilasciato autorizzazioni edilizie, mentre altri no. La regolamentazione proposta in materia di pianificazione del territorio e autorizzazioni edilizie ha come obiettivo tra l’altro quello di stabilire, mediante il diritto federale, una prassi fondamentalmente omogenea e legale per i Cantoni.
Le disposizioni dell’OAEs renderanno ammissibile la realizzazione di determinate costruzioni e impianti sulle aree d’atterraggio esterne. Le decisioni in materia di pianificazione territoriale e le procedure di autorizzazione edilizia spetteranno ai Cantoni. È stata valutata attentamente la possibilità di attribuire alla Confederazione la competenza di agire in questi ambiti.
Tuttavia, per diverse ragioni, si è deciso di abbandonare l’idea. Le procedure di approvazione dei piani condotte dalla Confederazione e che vedono la partecipazione di diversi servizi federali sono complesse e presuppongono di norma una procedura di pianificazione settoriale. È quanto prevede la LNA per gli impianti d’aerodromo, di cui fanno parte anche gli eliporti. Tuttavia, la normativa non considera le aree d’atterraggio esterne come impianti di questo tipo ed è escluso che esse possano diventarlo in futuro. Le procedure e l’impostazione pratica data a questo ambito non permettono che le aree d’atterraggio esterne funzionino come eliporti, altrimenti la rete di eliporti definita nel Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica perderebbe la sua finalità. Le costruzioni e gli impianti minori rispondenti a una determinata esigenza devono essere assoggettate a una procedura cantonale e volutamente non a un esame specifico per l’aviazione. Anche se a tali infrastrutture viene rilasciata
un’autorizzazione edilizia, spetta solo ed esclusivamente al comandante dell’aeromobile stabilire se la loro autorizzazione può avvenire in modo sicuro, diversamente da quanto avviene per gli impianti d’aerodromo. Questi ultimi devono infatti essere sottoposti a un esame specifico della navigazione aerea.
Articolo 18 Restrizioni di diritto aeronautico per costruzioni e impianti su aree d’atterraggio esterne
L’articolo 18 stabilisce quali infrastrutture edili sono ammisse dal punto di vista dell’aviazione sulle aree d’atterraggio esterne e quali non lo sono. È fatto sempre salvo il principio secondo il quale tali infrastrutture sono ammisse dal punto di vista edilizio, pianificatorio e ambientale. Le infrastrutture elencate servono da esempio e non sono esaustive.
Capoverso 1:
Il capoverso 1 introduce il principio secondo il quale, con l’ammissione di determinati impianti e costruzioni (infrastrutture minori), l’area d’atterraggio esterna non deve diventare un aerodromo.