Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/24: Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterragi esterni, OAEs) · 28 pagine
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Capoverso 2:
Le infrastrutture minori ai sensi del capoverso 2 non soggiacciono a nessuna restrizione di diritto aeronautico. Sono ammissibili anche singoli fusti di carburante, non installati in modo fisso: in questi casi vanno rispettate con particolare attenzione le prescrizioni in materia di protezione delle acque. Sono ammissibili anche piccole superfici d’atterraggio con rivestimento duro e modiche del terreno, per compensare caratteristiche del terreno poco favorevoli, garantire le condizioni necessarie a un certo tipo di impiego o rendere possibile
l’impiego di un determinato tipo di elicottero.
L’OAEs non menziona le costruzioni e gli impianti situati in zone protette di cui all’articolo 23 capoverso 1. La possibilità di realizzare tali costruzioni verrebbe valutata eventualmente dall’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione edilizia. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, le disposizioni restrittive in materia di aree protette rendono impossibile realizzare costruzioni al loro interno.
Capoverso 3:
Nel capoverso 3 sono menzionate esplicitamente le infrastrutture edili non ammesse dal diritto aeronautico. Per “piste con rivestimento duro“ si intendono, oltre a quelle asfaltate,
anche quelle ricoperte di altro materiale (ad esempio ghiaia). Non sono autorizzate misure edilizie che consentono di effettuare voli IFR.
In virtù dell’articolo 11, l’UFAC può rilasciare autorizzazioni eccezionali di durata limitata in deroga a queste restrizioni di diritto aeronautico per infrastrutture particolari temporanee,
come ad esempio le piattaforme per elicotteri necessarie per motivi di sicurezza o di lavoro nell’ambito di grandi cantieri, o infrastrutture edili temporanee su aree d’atterraggio esterne. Pertanto, se del caso, occorre richiedere un’autorizzazione edilizia.
Articolo 19 Stazionamento di aeromobili fuori degli aerodromi e delle aree d’atterraggio in montagna
Capoverso 1
Per evitare che si creino condizioni simili a quelle di un aerodromo, non è autorizzato lo stazionamento di aeromobili per più di 48 ore.
Capoverso 2
Un aeromobile può stazionare su un’area d’atterraggio esterna se ciò avviene nell’ambito di un determinato incarico e nella stessa regione. In questo modo non sono necessari voli di spostamento alla base e quindi è possibile ridurre le emissioni di rumore e di sostanze inquinanti. Inoltre, si ottiene maggiore competitività tra le imprese, in quanto, grazie allo stazionamento, vengono meno lunghi voli da parte di imprese estere.
Articolo 20 Autorizzazione edilizia e obbligo di pianificare
L’obbligo di ottenere un’autorizzazione edilizia per costruzioni e impianti su aree d’atterraggio esterne si basa sull’articolo 22 capoverso 1 LPT e le relative disposizioni d’esecuzione cantonali. Secondo detto articolo, “edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l’autorizzazione dell’autorità”.
In merito alla questione dell’obbligo di autorizzazione edilizia, esiste un’ampia giurisprudenza del Tribunale federale, secondo la quale per costruzioni e impianti si intendono tutte le opere realizzate dall’uomo, destinate a durare nel tempo, ben fissate al suolo e aventi un’incidenza sul regolamento di utilizzazione, poiché modificano il territorio esternamente in misura considerevole, richiedono maggiori collegamenti o hanno un impatto a livello ambientale. Per stabilire se una misura edilizia ha una portata tale da dover essere oggetto di una procedura di autorizzazione edilizia, occorre chiedersi se la realizzazione della costruzione o
dell’impianto in generale, secondo il normale andamento delle cose, comporta conseguenze