Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/24: Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterragi esterni, OAEs) · 28 pagine
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Titolo 4: Disposizioni penali
Articolo 39
Le disposizioni penali elencano tutte le disposizioni dell’OAEs la cui violazione è punibile in base all’articolo 91 capoverso 1 lettera h della legge sulla navigazione aerea. Le violazioni delle disposizioni elencate sotto la lettera a riguardano il comandante, quelle sotto la lettera b possono essere commesse anche da persone diverse dal comandante.
Titolo 5 : Disposizioni finali
Articolo 40 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è regolamentata nell’allegato.
Articolo 41 Disposizioni transitorie
Capoverso 1:
Le autorizzazioni per effettuare atterraggi esterni in corso di validità al momento dell’entrata in vigore della nuova ordinanza non saranno revocate, ma perderanno la validità a quella data.
Capoverso 2:
Qualora non si disponga di autorizzazione edilizia per le costruzioni e gli impianti esistenti sulle aree d’atterraggio esterne, occorre ottenerne una a posteriori. Si applica la procedura prevista agli articoli 20 e 21. Una procedura di ripristino dello stato di diritto ha luogo soltanto se la procedura d’autorizzazione a posteriori ha esito negativo. Non si tratta di verificare sistematicamente la conformità al diritto di tutte le aree d’atterraggio esterne. L’accertamento ha luogo soltanto in caso di denuncia, di eventuali progetti di ampliamento oppure d’ufficio.
Allegato: Modifica del diritto vigente
Il legislatore ha deciso di far confluire nell’OAEs tutte le regolamentazioni concernenti
l’aviazione, comprese anche quelle che si riferiscono alle zone protette secondo la legge sulla caccia (LCP) e la legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). Di conseguenza, le ordinanze corrispondenti contengono soltanto un rinvio alle disposizioni
dell’OAEs. Anche il diritto vigente contenuto nell’ordinanza sui parchi (OPar) e nell’ordinanza sulle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori (ORUAM) subisce modifiche.
L’articolo 142 capoverso 1 dell’ordinanza sulle dogane è integrato con una disposizione che stabilisce che i voli a destinazione di o in partenza da un’enclave doganale sono voli transfrontalieri. Non si tratta di una novità, bensì dell’esplicitazione di una circostanza non palese per le persone incaricate dell’applicazione dell’ordinanza.
In relazione alle manifestazioni aeronautiche pubbliche a più di 1100 m di altitudine viene inserito un rinvio all’OAEs nell’ordinanza sulla navigazione aerea (ONA), all’articolo 86 capoverso 3.
A seguito delle nuove restrizioni, l’OAEs prevede nuove autorizzazioni eccezionali come pure autorizzazioni per determinate categorie di aeromobili. Esse sono disciplinate nel capitolo 2. Per il rilascio delle autorizzazioni continueranno ad essere riscossi degli emolumenti. La pertinente ordinanza sugli emolumenti dell’Ufficio federale dell’aviazione civile è adeguata