Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/24: Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterragi esterni, OAEs) · 28 pagine

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2 Spiegazioni relative alle singole disposizioni dell’ordinanza

Titolo primo: Oggetto, campo d’applicazione e definizioni

Articolo 1 Oggetto e campo d’applicazione

Capoversi 1 e 2:

Il campo d’applicazione dell’OAEs comprende tutti gli atterraggi e i decolli di aeromobili civili con occupanti effettuati in Svizzera fuori degli aerodromi. Gli aeromobili militari non sono disciplinati dall’OAEs.

Gli aeromobili con occupanti summenzionati sono nella maggior parte dei casi elicotteri che, grazie alle loro caratteristiche di volo, sono i velivoli meglio adatti agli atterraggi esterni. Agli elicotteri sono equiparati i cosiddetti aeromobili a decollo e atterraggio verticale, che in queste fasi del volo hanno le stesse caratteristiche degli elicotteri, altrimenti funzionano come aeroplani convenzionali. Inoltre, in numero limitato, atterraggi esterni sono effettuati con aeromobili senza motore, aeroplani dotati di propulsione a motore, eliplani e dirigibili. Anche questi aeromobili rientrano nel campo d’applicazione dell’ordinanza.

Per aerodromi si intendono tutti gli impianti della rete del PSIA adibiti al decollo e

all’atterraggio di aeromobili. Si tratta in particolare di aerodromi civili e militari (Parte concettuale PSIA del 18.10.2000, parti III B1–B5), ma anche di aerodromi a carattere provvisorio. Un aerodromo è un’area che rientra nella sfera di competenza di un capo d’aerodromo.

Capoverso 3

L’imbarco e lo sbarco di carichi e il volo stazionario al di sotto di 15 metri dal suolo sono equiparati a un atterraggio esterno. Questa disposizione permette di evitare che con i voli stazionari si aggiri la regolamentazione degli atterraggi esterni.

Capoversi 4 e 5:

Sono considerate aeree d’atterraggio fuori degli aerodromi quelle indicate nella parte concettuale del PSIA del 18.10.2000, parte III B6: aree d’atterraggio di montagna, aree

d’atterraggio d’ospedale, aree di carico, terreni di decollo e d’atterraggio per alianti da pendio nonché altre aree d’atterraggio. Le aree d’atterraggio destinate esclusivamente alle operazioni di soccorso (aree d’atterraggio d’ospedale e altre aree di soccorso fisse) continuano ad essere disciplinate dall’articolo 56 capoverso 2 OSIA. Anche gli atterraggi esterni su aree di montagna, come già spiegato al punto «Oggetto e struttura dell’ordinanza» continueranno ad essere disciplinati dall’articolo 54 OSIA, anche se gli atterraggi su aree d’atterraggio di montagna equivalgono ad atterraggi esterni.

Articolo 2 Definizioni

a. Area d’atterraggio esterna:

Nella presente ordinanza un'area d’atterraggio esterna è qualsiasi area di decollo o

d’atterraggio situata al di fuori di un aerodromo o di un’area d’atterraggio in montagna. Tali superfici possono trovarsi in qualsiasi luogo e non sono indicate né sui terreni né sulle cartine. Si tratta ad esempio di aree per operazioni di carico di elicotteri o aree d’atterraggio e di decollo per palloni, alianti da pendio e paracaduti.

b. Volo commerciale:

Il carattere commerciale è definito dall’articolo 100 ONA: «I voli sono commerciali quando: a) implicano, sotto una forma qualsiasi, una rimunerazione volta a coprire più dei costi per la locazione dell’aeromobile, per il carburante nonché per tasse aeroportuali e la sicurezza aerea; e b) sono accessibili a una cerchia indeterminata di persone.»